Proroga del termine commissariale subordinata alla decisione sull’errata corrige (TAR Puglia n. 40 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’istanza di proroga del termine assegnato al Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato può essere accolta quando l’amministrazione inottemperante abbia proposto istanza di correzione dell’errore materiale ex art. 86 c.p.a. avverso la sentenza da eseguire. In tale evenienza, il nuovo termine concesso al commissario decorre dalla notificazione o comunicazione della pronuncia che il giudice adotterà sull’istanza di correzione, in quanto solo all’esito di tale decisione è possibile verificare se l’esecuzione debba avvenire da parte dell’agenzia o in via sostitutiva. La pendenza del procedimento di correzione integra, pertanto, una circostanza oggettiva idonea a giustificare il differimento del termine per l’adempimento dell’incarico commissariale.
Il Fatto
Il Comune di San Cesario di Lecce aveva proposto ricorso per l’ottemperanza delle sentenze n. 1461/2015 e n. 3208/2015, con le quali era stato accertato il diritto dei Comuni contermini alla piattaforma complessa di Cavallino a percepire il contributo socio-ambientale ex art. 10 della legge regionale n. 17/1993, nella misura del 5% della tariffa di conferimento, secondo le percentuali di ripartizione ivi stabilite. Con la sentenza n. 1090/2024 il TAR aveva accolto il ricorso, ordinando all’AGER Puglia di provvedere nel termine di sessanta giorni. A fronte della perdurante inerzia, il Tribunale aveva nominato un Commissario ad acta, dapprima con la sentenza n. 342/2025 e successivamente con la n. 1331/2025, ampliando l’ambito dell’incarico anche in favore del Comune di San Donato di Lecce.
Il Commissario, rilevata la tardiva operosità dell’Agenzia e la pendenza di un’istanza di correzione dell’errore materiale depositata dalla stessa AGER avverso la sentenza n. 1090/2024, aveva chiesto al Tribunale il differimento del termine per l’esecuzione del mandato, subordinandolo all’esito della pronuncia sull’istanza di correzione, fissata per il 10 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento della richiesta di proroga presentata dal Commissario ad acta, in considerazione della pendenza dell’istanza di correzione dell’errore materiale ex art. 86 c.p.a. depositata dall’AGER Puglia il 17 novembre 2025, asseritamente riguardante la sentenza n. 1090/2024.
Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il Commissario aveva documentato un principio di esecuzione da parte dell’Agenzia, sia pure tardivo, e che la decisione sull’istanza di correzione avrebbe potuto influire sulle modalità di adempimento dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato. In questo quadro, la concessione di un nuovo termine di 120 giorni è apparsa funzionale a consentire al Commissario di operare utilmente, una volta definito il procedimento incidentale.
La decorrenza del nuovo termine è stata pertanto ancorata alla notificazione o comunicazione della pronuncia che il Tribunale avrebbe adottato sull’istanza di correzione, così da evitare che il commissario dovesse operare in una situazione di incertezza circa l’esatto contenuto del dictum da eseguire. Il Collegio ha, infine, confermato l’udienza del 10 febbraio 2026 per la trattazione dell’istanza di correzione, disponendo la comunicazione della presente ordinanza alle parti e al Commissario ad acta.
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Nota della Redazione
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