Rinuncia al ricorso e due terzi delle spese a carico dei ricorrenti (Cass. civ. Sez. III n. 16128 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso di cassazione, sottoscritta dai ricorrenti e dai loro difensori e depositata prima dell’udienza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390, secondo comma, e 391 cod. proc. civ.. In difetto di accettazione della controparte, le spese del giudizio si compensano nella misura di un terzo e i ricorrenti sono condannati in solido al rimborso dei residui due terzi in favore dell’amministrazione statale controricorrente. La rinuncia soddisfa i requisiti di legge quando è sottoscritta dai difensori muniti di procura, senza necessità di accettazione della parte resistente per produrre l’effetto estintivo.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto la cassazione della sentenza n. 7859/2021 della Corte d’appello di Roma, che aveva rigettato l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Roma dichiarativa della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in materia di adeguata remunerazione per la frequenza di un corso di specializzazione medica.
Le amministrazioni statali intimate hanno resistito con controricorso. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Prima dell’udienza i ricorrenti hanno depositato telematicamente dichiarazioni di rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che in data 25 marzo 2025 sono pervenute, a mezzo deposito telematico, dichiarazioni di rinuncia al ricorso sottoscritte dai ricorrenti e dai loro difensori. La questione si sposta quindi sul piano degli effetti della rinuncia nel giudizio di legittimità.
Il Collegio verifica la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. e, accertato che la rinuncia li soddisfa, dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione a norma dell’art. 391 cod. proc. civ.
Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione nella misura di un terzo. Per il residuo, rileva che l’art. 390, secondo comma, cod. proc. civ. non subordina la condanna del rinunciante all’accettazione della controparte: in assenza di accettazione, i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento dei due terzi in favore dell’amministrazione statale controricorrente.
Il Collegio liquida pertanto l’importo in Euro 1.700,00, oltre le spese prenotate a debito, definendo il giudizio senza esame nel merito dei motivi di ricorso, rimasti assorbiti dall’effetto estintivo della rinuncia.
Nota della Redazione
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