Il creditore che agisce in revocatoria può far valere il credito ereditario senza il litisconsorzio degli altri coeredi (Cass. civ. Sez. 3 n. 15622 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo. Le norme sull’interruzione del processo per morte od impedimento del procuratore sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti l’evento si è verificato, sicché questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione. Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza, senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento. Il ricorso per cassazione che deduca assertivamente e genericamente la violazione di numerose ed eterogenee disposizioni, in maniera cumulativa, è inammissibile, attribuendo al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili.
Il Fatto
Alcuni creditori proponevano dinanzi al Tribunale di Paola domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. avverso un fondo patrimoniale costituito dai coniugi, che vi avevano conferito l’unico bene immobile di loro proprietà. I creditori allegavano che la costituzione del fondo non fosse volta a tutelare i bisogni della famiglia, bensì a sottrarre il patrimonio alla garanzia dei loro futuri crediti, conseguenti a un nutrito contenzioso giudiziario con uno dei coniugi. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il gravame proposto dai coniugi, i quali proponevano quindi ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi di ricorso, ha ravvisato la manifesta infondatezza delle doglianze relative alla mancata dichiarazione del decesso di una delle parti e alla presunta tardività della costituzione dei nuovi difensori, avvenuta dopo la morte del difensore originario. Sul primo punto, la Corte ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di legittimità, la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio non determina l’interruzione del processo. Sul secondo punto, ha precisato che le norme sull’interruzione per morte del procuratore sono poste a tutela della parte che subisce l’evento, la quale è l’unica legittimata a dolersene: nel caso di specie, i ricorrenti erano sempre stati assistiti dal proprio difensore e non avevano subito alcun pregiudizio.
Quanto alle censure riguardanti la posizione degli altri attori, la Corte ha affermato il principio per cui ciascun coerede può agire per il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla propria quota, senza che il debitore possa opporre il mancato consenso degli altri coeredi. Questi ultimi, infatti, non sono litisconsorti necessari nel conseguente giudizio, in quanto gli eventuali contrasti tra gli stessi devono trovare soluzione nell’ambito della distinta procedura di divisione. La Corte ha richiamato a sostegno i precedenti di cui alle sentenze n. 27417/2017 e n. 8508/2020.
I restanti motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili per plurime ragioni. In primo luogo, i ricorrenti avevano dedotto la violazione di numerose ed eterogenee disposizioni in maniera cumulativa, attribuendo alla Corte il compito di isolare le singole censure. In secondo luogo, essi avevano evocato il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in presenza di una doppia conforme, senza indicare le ragioni per cui le decisioni di primo e secondo grado fossero tra loro diverse. Infine, i motivi risultavano privi di specificità e di decisività, risolvendosi nella mera doglianza circa l’erronea attribuzione di valore agli elementi probatori da parte del giudice di merito.
All’inammissibilità e all’infondatezza dei motivi è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, nonché al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., per aver agito con mala fede o colpa grave. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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