Rinuncia agli atti e cessazione della materia del contendere in appello contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 19 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile, la dichiarazione di rinuncia agli atti depositata dall’appellante, in difetto di costituzione delle parti appellate, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio diretto al soddisfacimento di una pretesa sostanziale e ricorre in tutte le ipotesi in cui sopravvengano atti o fatti idonei a rendere inutile una pronuncia sull’oggetto della controversia. Il Collegio, assorbita ogni altra questione, dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 110 c.g.c. e la declaratoria non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Il Fatto
L’appellante, già appartenente alla carriera direttiva dei funzionari tecnici ingegneri della Polizia di Stato, aveva chiesto in primo grado il riconoscimento del diritto al computo gratuito, ai fini pensionistici, del periodo di studi universitari richiesto per l’accesso alla carriera. La Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, con la sentenza impugnata, aveva rigettato il ricorso.
Proposto appello, l’appellante ha dedotto la mancata pronuncia sull’intera domanda, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno e l’erroneità della condanna alle spese, insistendo per l’applicabilità degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973 o, in subordine, per la rimessione alla Corte costituzionale. In corso di causa ha poi depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, chiedendo la declaratoria di estinzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rinuncia è stata depositata l’8 giugno 2023, dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 270/2022, aveva dichiarato non fondata identica questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973, sollevata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia in riferimento all’art. 3 Cost., e manifestamente infondata la questione riferita agli artt. 36, 38 e 97, secondo comma, Cost.
La Corte richiama la motivazione della Consulta: il carattere spiccatamente derogatorio ed eccezionale della disposizione dell’art. 32 osta di per sé alla sua invocazione quale tertium comparationis, poiché la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo quando situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. Nella specie permane la diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare.
Né rileva, secondo il Giudice delle Leggi, la sopravvenuta parificazione dei limiti di età per la cessazione dal servizio, circostanza che non comporta la necessaria estensione della disciplina di favore ai funzionari della Polizia di Stato. Il Collegio richiama altresì la generale non comparabilità dei trattamenti pensionistici del personale ad ordinamento civile e militare, come affermato nella sentenza n. 33/2023.
Preso atto della rinuncia e dell’assenza di costituzione delle parti appellate, il Collegio reputa cessata la materia del contendere. La relativa pronuncia, secondo la consolidata giurisprudenza richiamata, si fonda sul venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio e ricorre in tutte le ipotesi in cui sopravvengano atti o fatti idonei a rendere inutile una specifica pronuncia sull’oggetto della controversia.
Il Collegio, assorbita ogni altra questione, dichiara pertanto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c. per cessazione della materia del contendere. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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