Mutatio libelli nell’esposizione ad amianto e preclusioni processuali (Corte dei Conti Sez. I App. n. 199 del 02.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile previdenziale integra inammissibile mutatio libelli la condotta della parte che, dopo l’espletamento della CTU disposta sul periodo di servizio dedotto nell’atto introduttivo, fondi la pretesa di riliquidazione del trattamento pensionistico su un diverso e anteriore periodo di esposizione ad amianto, allegando una certificazione INAIL prodotta tardivamente. La modifica della causa petendi è consentita, ai sensi dell’art. 183 c.p.c., solo se la domanda così modificata resti connessa alla vicenda sostanziale originariamente dedotta e non comprometta le potenzialità difensive della controparte né allunghi i tempi processuali. Il giudice non può pronunciare su fatti materiali non allegati tempestivamente, a pena di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., presidio del contraddittorio e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
Il Fatto
Il pensionato aveva chiesto in via amministrativa e poi in sede giurisdizionale la riliquidazione del trattamento pensionistico per la rivalutazione dei periodi di esposizione qualificata alle fibre di amianto, ai sensi dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1993. La domanda era riferita al servizio prestato come dipendente civile presso l’Arsenale marittimo militare, dall’8 gennaio 1987 al 16 aprile 2007, con mansioni di motorista meccanico.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la regione Liguria, con sentenza n. 90/2022, aveva respinto la domanda: la CTU aveva accertato un’esposizione inferiore alla soglia minima di legge. Solo dopo il deposito della consulenza il ricorrente aveva allegato una certificazione INAIL, riferendo l’esposizione a un periodo precedente e anteriore all’ingresso nella Marina militare, svolto alle dipendenze di un ente privato e poi ricongiunto ai fini pensionistici. Avverso tale sentenza ha proposto appello il pensionato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha dichiarato la contumacia dell’INPS, ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi, ai sensi dell’art. 93 c.g.c.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il petitum e la causa petendi del ricorso introduttivo. Quanto al primo, non ha ravvisato un testuale mutamento: il ricorrente aveva sempre chiesto il medesimo beneficio previdenziale. Diversa è la conclusione sulla causa petendi: la domanda amministrativa e quella giudiziale avevano riguardato unicamente il servizio presso l’Arsenale, mentre nessun accenno era contenuto nel ricorso all’esposizione in attività lavorativa precedente.
La Corte ha richiamato l’orientamento della Corte di cassazione sulla distinzione tra emendatio e mutatio libelli: la prima incide solo sull’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo; la seconda introduce una pretesa obiettivamente diversa, con causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima. Ha poi richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 12310/2015, secondo cui la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi identificativi, purché la domanda modificata resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, senza compromettere le difese della controparte né allungare i tempi.
Applicando tale criterio, la Sezione ha ritenuto sussistente una mutatio libelli sub specie di immutatio causae petendi. Rilevano tre elementi concorrenti: l’evocazione tardiva, successiva alla CTU, di fatti antecedenti non connessi — se non per il ricongiungimento pensionistico — con quelli originariamente dedotti; la compromissione delle attività difensive della controparte; il prolungamento dei tempi processuali, che la modifica avrebbe comportato con ulteriore istruttoria su fatti nuovi. L’appello è stato quindi respinto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di difesa, per la mancata costituzione dell’INPS, né sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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