Nessun aggravamento dell’infermità se il servizio non incide sulla patogenesi degenerativa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 220 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’aggravamento di un’infermità già dipendente da causa di servizio, con il connesso trattamento pensionistico privilegiato, richiede la prova del nesso di interdipendenza tra l’evoluzione degenerativa della patologia e il servizio militare prestato. Tale nesso non sussiste quando l’attività di servizio, per la sua limitata durata e la distanza temporale, non abbia inciso in modo significativo sulla patogenesi della nuova patologia. Il giudice contabile, nell’accertamento del requisito sanitario, può disporre consulenza tecnica d’ufficio e fondare la decisione sul parere motivato del consulente, quando esso risulti sorretto da attendibili elementi di fatto e da adeguato supporto medico-scientifico.
Il Fatto
Il ricorrente, ex militare in congedo, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità e il relativo indennizzo una tantum. Con successiva istanza aveva chiesto di accertare l’aggravamento di quella patologia e il nesso di interdipendenza con nuove infermità degenerative, nonché la dipendenza da causa di servizio di ulteriori patologie del tratto lombare.
Il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda, in adesione al giudizio della Commissione Medica Ospedaliera e al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio. Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto di rigetto davanti alla Corte dei Conti, chiedendo il trattamento pensionistico privilegiato di ottava categoria, in via gradata un ulteriore equo indennizzo e, in via subordinata, la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.
La Motivazione della Corte
La questione centrale attiene all’accertamento del requisito sanitario e, in particolare, alla verifica dell’aggravamento prospettato dal ricorrente e del suo collegamento con il servizio prestato. La Corte ha ritenuto di non poter decidere sulla sola base della documentazione di parte e ha disposto approfondimento istruttorio.
Con ordinanza è stato affidato incarico a una Unità operativa complessa di medicina valutativa legale di una Asl, perché fornisse motivato parere su tre quesiti: l’esatta diagnosi dell’infermità; l’eventuale verificarsi dell’aggravamento anche sotto il profilo concausale; in caso positivo, la categoria o indennità ascrivibile. Il consulente ha proceduto a visita diretta e all’esame della documentazione medica.
Il parere ha escluso l’aggravamento. Le protusioni discali a carico dei metameri alti del tratto lombare non sono state valutate interdipendenti con l’infermità già riconosciuta, perché il limitato servizio militare svolto, ormai lontano nel tempo, non aveva inciso in modo significativo sulla patogenesi degenerativa delle nuove protusioni. Il consulente ha inoltre aderito al giudizio espresso in precedenza dal Comitato di Verifica per le cause di servizio.
La Corte ha ritenuto il parere fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche e su un supporto medico-scientifico adeguatamente motivato, oltre che coerente con le premesse in fatto. Su queste basi ha escluso i presupposti per il riconoscimento dell’invocato aggravamento e ha respinto il ricorso, assorbita ogni altra ragione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state poste a carico del ricorrente, liquidate nella somma indicata in dispositivo in favore del Ministero della Difesa.
Nota della Redazione
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