Cessata materia del contendere per intervenuto pagamento del TFS (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 497 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile avente ad oggetto il pagamento del trattamento di fine servizio, la sopravvenuta erogazione della prestazione da parte dell’ente previdenziale, intervenuta nelle more del giudizio, fa venir meno ogni interesse alla decisione. Ne consegue la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite quando le parti vi aderiscano. Il giudice non è tenuto a esaminare le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate dai resistenti, poiché il venir meno della materia del contendere preclude ogni pronuncia sul merito e sui presupposti processuali.

Il Fatto

La ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio nella Guardia di Finanza fino al 16.01.2019 e di non aver percepito il trattamento di fine servizio. Ha quindi convenuto in giudizio l’INPS, chiedendone la condanna al pagamento con vittoria di spese da distrarre a favore dell’avvocato antistatario.

L’INPS ha eccepito il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo e, nel merito, l’infondatezza del ricorso. Analoga eccezione di giurisdizione ha proposto il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Guardia di Finanza – Centro Informativo Amministrativo Nazionale, rilevando di aver trasmesso all’INPS la documentazione necessaria per la liquidazione in data 20.03.2024.

La Motivazione della Corte

All’udienza del 23.10.2024 la difesa della ricorrente ha dichiarato che l’INPS aveva provveduto al pagamento della prestazione e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere. Le difese dell’INPS e del Ministero sono state aderito alla richiesta, concordando sulla compensazione delle spese.

La Corte ha preso atto di tale accordo processuale e ha rilevato che la sopravvenuta erogazione del TFS ha eliminato l’interesse sostanziale alla decisione. Il venir meno di ogni utilità della pronuncia giurisdizionale preclude, pertanto, qualsiasi esame del merito e delle eccezioni preliminari sollevate dai resistenti.

Il Collegio, in composizione monocratica, richiamando quanto chiesto dalle parti, ha dichiarato la cessata materia del contendere. Ha disposto la compensazione delle spese di lite, nulla per le spese di giudizio, in considerazione dell’intervenuto accordo tra le parti e della natura della sopravvenienza.

La decisione si fonda sul principio secondo cui la carenza sopravvenuta di interesse non consente al giudice di pronunciarsi né nel merito né sulla giurisdizione, traducendosi in una ragione autonoma e assorbente di definizione del giudizio. Nel caso di specie, la circostanza che il pagamento sia intervenuto a seguito della trasmissione della documentazione da parte dell’amministrazione di appartenenza conferma il carattere satisfattivo della prestazione erogata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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