Giudizio di conto per imposta di soggiorno e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 80 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto, quando il conto sia stato compilato d’ufficio e non depositato al termine della gestione, è procedura giudiziale a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico sia gravato da obbligazioni di restituzione. In presenza di tale presupposto l’udienza è sempre fissata, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile. Il pareggio del conto e la mancata rilevazione di ammanchi o di altre irregolarità consentono di disporre il discarico dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile. L’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità giustifica il mancato addebito delle spese di giudizio.

Il Fatto

Il Capo Area risorse finanziarie di un Comune ha depositato presso la Sezione giurisdizionale il conto giudiziale relativo all’imposta di soggiorno riscossa a carico dei clienti di una struttura ricettiva, per l’esercizio 2016. Il conto era stato compilato d’ufficio, perché l’agente contabile, gestore della struttura, era rimasto inottemperante all’obbligo di presentarlo.

Il magistrato relatore, incaricato dell’istruttoria, ha chiesto al Presidente l’iscrizione al ruolo d’udienza, rilevando il disposto dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile e dando atto che l’agente aveva presentato le dichiarazioni trimestrali e le aveva riversate al Comune. Il Pubblico Ministero ha chiesto il discarico dell’agente, non emergendo dalla documentazione perdite o ammanchi. Né l’agente contabile né l’Amministrazione hanno presentato memorie.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal presupposto processuale del giudizio. L’udienza è stata fissata sulla base dell’art. 147, comma 3, lett. a), del codice della giustizia contabile, che impone la trattazione per i conti compilati d’ufficio quando, al termine della gestione, non siano stati depositati. In presenza di tale presupposto il giudizio di conto costituisce procedura giudiziale a carattere necessario, diretta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro pubblico risulti gravato da obbligazioni di restituzione.

Nel merito, la Corte rileva che il pareggio del conto giudiziale e la mancata rilevazione di ammanchi o di altre irregolarità consentono di disporre il discarico dell’agente contabile, ai sensi dell’art. 149, comma 2, del codice della giustizia contabile. La soluzione è dichiarata in conformità alle conclusioni presentate dal Pubblico Ministero.

Su questa base la Corte approva il conto giudiziale e dispone il discarico dell’agente per il conto indicato. Il percorso argomentativo non si sofferma su profili di danno erariale: la verifica si esaurisce nell’accertamento della regolarità della gestione e nella conseguente assenza di obbligazioni restitutorie.

Quanto alle spese, l’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità a carico dell’agente giustifica il mancato addebito delle spese di giudizio. Il dispositivo manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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