Perequazione pensioni: legittimo il raffreddamento della legge di bilancio 2023 (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 138 del 29.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella modulazione della perequazione automatica delle pensioni, da esercitarsi alla stregua delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona. Una riduzione graduale e proporzionata dei coefficienti di rivalutazione, differenziata in base all’importo del trattamento, non viola gli artt. 3, 36 e 38 Cost., perché realizza un progetto di eguaglianza sostanziale e un mero raffreddamento della dinamica perequativa, non un blocco integrale. La misura persegue una finalità endoprevidenziale di concorso al finanziamento di più agevoli forme di pensionamento anticipato e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione tributaria, trovando giustificazione nel dovere di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. La reiterazione degli interventi riduttivi non consuma il potere legislativo, dovendosi scrutinare ogni misura nella sua singolarità e nel quadro storico in cui si inserisce. È manifestamente infondata la censura di discriminazione per età, poiché le norme mirano alla salvaguardia della solidarietà intergenerazionale.
Il Fatto
Due pensionati propongono ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, per ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico senza le decurtazioni derivanti dalla legge di bilancio 2023. I ricorrenti non indicano il tipo di trattamento goduto né il quantum percepito, limitandosi a prospettare questioni di legittimità costituzionale e due quesiti pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia.
Chiedono in via principale il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE e la remissione alla Corte costituzionale delle questioni relative all’art. 1, commi 309-310, legge n. 197/2022, per contrasto con gli artt. 3, 23, 36, 38 e 53 Cost. Nel merito domandano l’accertamento del diritto alla pensione integrale, il reintegro del taglio e il risarcimento del danno. Si costituiscono l’INPS e l’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio e i Ministeri competenti, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile rileva anzitutto un difetto di rilevanza. Il ricorso è privo di qualsiasi riferimento agli elementi fattuali costitutivi del diritto invocato: manca la natura del rapporto di lavoro, la natura pubblica o privata del datore, il tipo di pensione e il suo importo. Tale genericità impedisce al giudice, nella veste di giudice a quo, di valutare in concreto le peculiarità della posizione previdenziale e di verificare la rilevanza delle questioni.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro consolidato. La giurisprudenza costituzionale riconosce l’importanza della perequazione automatica quale strumento di adeguatezza ex art. 38, secondo comma, Cost. e di sufficienza della retribuzione differita ex art. 36 Cost., ma esclude un diritto quesito alla rivalutazione integrale. Il legislatore può limitare il meccanismo secondo parametri di ragionevolezza, con il solo limite delle esigenze minime di protezione della persona (Corte cost. n. 316/2010 e n. 234/2020).
La limitazione introdotta dalla legge di bilancio 2023 è graduale e proporzionata, con quote perequative non meramente simboliche per le fasce superiori. La Corte valorizza il cd. dato quantitativo, che differenzia le riduzioni in base all’importo e al diverso margine di resistenza all’erosione inflazionistica. Solo il blocco integrale può profilare irragionevolezza, non il raffreddamento modulato. La finalità è endoprevidenziale: le risorse concorrono al finanziamento di accessi anticipati al pensionamento, secondo il dovere di solidarietà dell’art. 2 Cost., con esclusione della natura tributaria della misura e della violazione dell’art. 53 Cost.
Il secondo vizio è infondato perché la reiterazione degli interventi riduttivi non consuma il potere legislativo: ogni misura va scrutinata nella sua singolarità e nel quadro storico, con giudizio comprensivo di tutti gli elementi rilevanti (Corte cost. n. 234/2020 e n. 250/2017). Quanto all’asserito effetto di trascinamento, la Corte ribadisce la natura di misura di mero risparmio di spesa e non di decurtazione patrimoniale.
Le censure sovranazionali sono manifestamente infondate. La normativa non discrimina in ragione dell’età, mirando alla solidarietà intergenerazionale; la doglianza sulla libera circolazione è una mera affermazione priva di fondamento logico e giuridico, poiché la disciplina riguarda i titolari di pensione e non i lavoratori, senza indicazione di legislazioni comparate. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore della Presidenza del Consiglio e dell’INPS.
Nota della Redazione
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