Quota retributiva pensione militare aliquota 2,44% anche anzianità inferiore 15 anni (Corte dei Conti Sez. I App. n. 79 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 12/2021/QM si estende dunque anche all’ipotesi di monte contributivo inferiore ai 15 anni, superando la delimitazione operata dalla sentenza n. 1/2021/QM. La regola trova fondamento nella disciplina speciale del personale militare di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, autonoma rispetto a quella del personale civile. Sulla riliquidazione maturano interessi e rivalutazione secondo l’art. 167, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Guardia di Finanza in quiescenza e titolare di pensione privilegiata diretta determinata con il sistema misto, aveva chiesto la riliquidazione della prestazione con l’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per la parte calcolata col metodo retributivo, in luogo della percentuale meno favorevole applicata dall’INPS ai sensi dell’art. 44 del medesimo Testo Unico, dettato per il personale civile.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con sentenza n. 526/2021, aveva respinto il ricorso, dichiarando preliminarmente il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ritenendo il coefficiente del 2,44% riferibile ai soli militari con anzianità compresa tra 15 e 18 anni al 31 dicembre 1995. L’interessato ha proposto appello, invocando la successiva sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021/QM.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio ha respinto l’istanza di rinvio avanzata dall’appellante in udienza, relativa alla mancata inclusione nel ricalcolo degli anni oggetto di domanda di riscatto di laurea: la questione esula dal petitum del giudizio. Ha inoltre ribadito che il Ministero dell’Economia e delle Finanze resta estraneo al grado d’appello, non essendo stato impugnato il capo della sentenza che ne aveva sancito il difetto di legittimazione passiva, ormai passato in giudicato.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il contrasto giurisprudenziale sull’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 alla quota retributiva della pensione liquidata col sistema misto. La sentenza n. 1/2021/QM aveva distinto le norme sul personale civile (articoli 42-44) da quelle sul personale militare (articoli 52-54), escludendo interferenze tra i due complessi e ritenendo la percentuale fissa del 44% non estensibile fuori del contesto di riferimento.
Il percorso argomentativo delle Sezioni riunite ha poi valorizzato il fattore cronologico del 31 dicembre 1995, linea di demarcazione tra regime retributivo e contributivo. Nel silenzio del legislatore, l’aliquota unitaria del 44% è stata ragguagliata al limite dei 18 anni meno un giorno, con il coefficiente risultante da 44 diviso 17 e 364/365esimi, pari a 2,445% per ogni anno e arrotondato al 2,44%.
Su questa base, la sentenza n. 12/2021/QM ha enunciato il principio applicabile anche al militare cessato con oltre 20 anni di anzianità che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni. Essendo l’appellante in tale condizione, l’impugnazione è stata accolta parzialmente, con rideterminazione del trattamento previdenziale mediante l’aliquota del 2,44% per ciascun anno maturato fino alla data indicata.
La Corte ha riconosciuto sui ratei la maggior somma tra interessi e rivalutazione ai sensi della legge n. 205/2000, secondo l’art. 167, comma 3, c.g.c., compensando le spese di difesa e nulla disponendo sulle spese di giudizio per la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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