Inammissibile il parere sulla erogazione di contributo a ente religioso (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 140 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non si estende a qualsiasi attività dell’ente che presenti riflessi finanziari. Il quesito che solleciti un vaglio preventivo di legittimità su una scelta discrezionale concreta, ancora da adottare, è oggettivamente inammissibile, perché privo dei caratteri di generalità ed astrattezza e idoneo a trasformare la Corte in organo di co-amministrazione. Restano invece ammissibili, sotto il profilo soggettivo, le richieste sottoscritte dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente, in mancanza del Consiglio delle autonomie locali.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla possibilità di erogare un contributo, di importo presunto pari a euro 50.000, per la sistemazione di alcune parti di un Santuario sito nel territorio parrocchiale e di proprietà della parrocchia stessa, al fine del mantenimento del bene storico, religioso ed artistico.
La richiesta è stata avanzata con nota del mese di agosto 2024 ed è stata sottoposta alla Camera di consiglio, in collegamento da remoto, del 2 settembre 2024. Il quesito investe dunque una specifica vicenda gestionale, relativa a un intervento su un immobile di proprietà di un ente religioso.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto l’ammissibilità soggettiva. L’elencazione degli enti legittimati a chiedere pareri è tassativa e comprende Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane. Le richieste degli enti locali sono di norma formulate tramite il Consiglio delle autonomie locali, ove istituito. In sua mancanza, la richiesta sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell’ente ex art. 50 T.U.E.L., è ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Il nucleo della decisione riguarda l’ammissibilità oggettiva. L’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 non conferisce una funzione di consulenza di portata generale, ma la limita alla materia della contabilità pubblica. La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 54 del 2010, secondo cui tale nozione non ricomprende la totalità dell’azione amministrativa con riflessi finanziari, ma il sistema di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici, pur in una visione dinamica degli equilibri di bilancio. Non sono condivisibili letture estensive.
La Sezione delle autonomie, con deliberazione n. 3 del 2014, ha individuato ulteriori criteri di valutazione, tra cui il riflesso finanziario dell’atto sul bilancio e l’attinenza del quesito a una competenza tipica della Corte in sede di controllo. Per consolidato orientamento, la funzione consultiva deve riguardare ambiti di carattere generale ed astratto, non fatti gestionali specifici, non può vertere su provvedimenti già adottati e non può interferire con le funzioni di altre magistrature o della stessa Corte.
Nel caso concreto, l’ente chiede un vaglio preventivo di legittimità della scelta discrezionale da compiere. L’intervento della Corte si tramuterebbe in una forma di co-amministrazione, invadendo l’esclusiva competenza dell’autorità procedente. Il quesito è formulato in termini particolari e sollecita precise indicazioni operativo-gestionali, collocandosi nel mezzo del percorso decisionale dell’ente. Difettano dunque i requisiti di generalità e astrattezza, con il rischio di interferire con eventuali sindacati di altri organi contabili o con futuri contenziosi.
La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta di parere e dispone la trasmissione della deliberazione all’amministrazione interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.