Rinuncia all’azione in appello e cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. II App. n. 49 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello contabile la rinuncia all’azione, ritualmente formulata dal difensore munito di specifico potere, produce un effetto abdicativo radicale che investe sia l’ulteriore corso dell’azione, precludendolo, sia l’assetto raggiunto con la sentenza di primo grado, sterilizzandone ogni effetto. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, quale mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale. A differenza della rinuncia agli atti del giudizio, la rinuncia all’azione non richiede forme particolari né accettazione della controparte, che non avrebbe interesse giuridicamente rilevante ad opporvisi.
Il Fatto
Un appartenente alla Guardia di Finanza, in quiescenza dal 1° marzo 2019 con anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 inferiore a quindici anni e complessiva superiore a venti, aveva ottenuto dal giudice di primo grado il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
La Sezione giurisdizionale calabrese, aderendo ai principi delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, aveva applicato il coefficiente del 2,44% per ogni anno di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995 sulla quota retributiva. L’INPS ha proposto appello, contestando l’estensione di quei principi ai militari con anzianità inferiore a quindici anni al 31 dicembre 1995. Il pensionato, costituitosi, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame e, nel merito, ha chiesto il rigetto, rappresentando l’avvenuta emanazione della circolare INPS n. 199 del 29 dicembre 2021.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame per asserita violazione dell’art. 190, comma 2, c.g.c. Richiamando la propria sentenza n. 203/2023, ha ribadito che la specificità dei motivi non va intesa formalisticamente, ma nel senso che essi, oltre a delimitare il quantum appellatum, devono assolvere a una funzione argomentativa idonea a confutare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata. Nel caso concreto, l’appello dell’INPS recava puntuale critica alla non corretta applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, possedendo i requisiti di determinatezza richiesti.
La Corte ha poi esaminato l’istanza di cessazione della materia del contendere, formulata dal pensionato che, dopo aver ottenuto il riconoscimento giudiziale in primo grado, nel giudizio di appello ha rinunciato all’azione. Il difensore era munito del relativo potere, conferito con procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione.
Richiamando le proprie pronunce n. 671/2022 e n. 127/2023, la Sezione ha qualificato tale richiesta come rinuncia alla domanda, con effetto abdicativo che investe sia l’ulteriore corso dell’azione, sia l’assetto provvisorio raggiunto con la sentenza di primo grado. La rinuncia è stata inoltre oggetto di formale accettazione da parte dell’INPS in udienza, accettazione peraltro non indispensabile.
Sul punto la Corte ha richiamato l’orientamento della Cassazione (ord. n. 15712 del 4/6/2021, sent. n. 33761 del 19/12/2019, sent. n. 23749 del 14/11/2011): la rinuncia all’azione, a differenza della rinuncia agli atti, non richiede forme particolari né accettazione della controparte. La manifestazione dell’intenzione di rinunciare preclude ogni attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso e impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, che travolge l’intero iter processuale e la pronuncia di primo grado.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e, avuto riguardo all’esito del giudizio, ha disposto la compensazione integrale delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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