Rimborso addizionale accise energia elettrica: legittimato passivo esclusivo è l’Agenzia delle dogane (Cass. civ. Sez. 5 n. 17485 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell’addizionale provinciale alle accise, di cui all’abrogato art. 6 del d.l. n. 511/1988, spetta in via esclusiva all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In caso di soccombenza del fornitore nel giudizio di rimborso instaurato dal consumatore, il diritto del fornitore a ottenere la restituzione delle somme versate all’Erario sorge solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha imposto la restituzione. Ne consegue che il termine di decadenza biennale non decorre dal pagamento dell’imposta, bensì dalla data del passaggio in giudicato di tale sentenza, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995, come modificato dall’art. 4-ter del d.l. n. 193/2016.
Il Fatto
La società, fornitrice di energia elettrica, era rimasta soccombente nel giudizio di rimborso dell’addizionale provinciale alle accise promosso nei suoi confronti dal cliente davanti al giudice ordinario. In seguito a tale pronuncia, la società aveva proposto istanza di rimborso delle somme versate sia nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia nei confronti dell’ente territoriale cui l’addizionale era stata devoluta.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, affermando la legittimazione passiva di quest’ultima al rimborso e ritenendo la domanda tempestiva, in quanto proposta dal fornitore solo dopo la definizione, con valore di giudicato, della controversia privatistica con il somministrato. Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resistevano la società e l’ente territoriale, che proponeva altresì ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deduceva la violazione dell’art. 6 del d.l. n. 511/1988 e dell’art. 14 del d.lgs. n. 504/1995, sostenendo di non essere legittimata passivamente al rimborso di un’addizionale andata integralmente a beneficio dell’ente territoriale. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio di diritto espresso da Cass. n. 21883 del 02/08/2024, secondo cui la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all’Amministrazione doganale. La pronuncia della corte territoriale risulta quindi corretta.
Con il secondo motivo, l’Agenzia sosteneva che la società fosse decaduta dal diritto al rimborso, essendo l’istanza stata proposta oltre il termine biennale dal pagamento dell’imposta. Anche tale censura è stata ritenuta infondata. La Corte ha precisato che trova applicazione la disciplina dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504/1995, come novellato dall’art. 4-ter del d.l. n. 193/2016, il quale prevede che il termine di decadenza decorra dopo novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme.
Nella specie, il diritto al rimborso della società è sorto solo a seguito della sentenza del Tribunale di Milano che l’ha condannata a restituire al consumatore le addizionali indebitamente percepite. Solo da quel momento è maturato il diritto a richiedere all’Erario la restituzione, rendendo inapplicabile il termine biennale ordinario di cui al primo comma dell’art. 14 del TUA, il cui decorso presuppone che il diritto sia già venuto ad esistenza. L’istanza di rimborso, come accertato dalla corte territoriale e non contestato, era stata tempestivamente proposta entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il rigetto del ricorso principale ha comportato l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’ente territoriale. La ricorrente è stata conseguentemente condannata al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti.
Nota della Redazione
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