Prova per presunzioni e ricorso che riproduce l’appello è inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 6763 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si sostanzi nella mera riproduzione dell’atto di appello è inammissibile, poiché il giudizio di legittimità ha ad oggetto la sentenza impugnata e non le censure che ad essa hanno dato luogo. La denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è ammissibile solo quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando si contesti la valutazione delle acquisizioni istruttorie. Quanto all’art. 2729 cod. civ., la censura esige la puntuale indicazione dei motivi per cui il ragionamento presuntivo violi i paradigmi di gravità, precisione e concordanza; diversamente si prospetta un diverso apprezzamento del fatto, estraneo al giudizio di legittimità. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non è deducibile con decisioni di merito conformi fondate sui medesimi accertamenti di fatto, né può riguardare argomentazioni difensive o singoli elementi di un accadimento complesso.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, esercente attività agricola, un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRES relativi all’anno 2008. Il contribuente aveva ricevuto contributi regionali destinati all’ampliamento dell’azienda, utilizzati invece per la costruzione di una civile abitazione. Da qui la tassazione della plusvalenza per mancata inerenza dei beni all’esercizio dell’impresa e il recupero dell’IVA indebitamente detratta.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla CTP di Isernia, che rigettava il ricorso. La CTR del Molise confermava la decisione, richiamando il PVC e ritenendo l’estromissione dell’immobile evento fiscalmente rilevante ex art. 86 t.u.i.r. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 2729 cod. civ., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di considerare le difese idonee a privare le acquisizioni dell’Ufficio dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La Corte lo dichiara inammissibile per plurime ragioni, ciascuna idonea ex se.

Anzitutto il motivo riproduce largamente l’atto di appello: il giudizio di cassazione riguarda solo la sentenza di appello, non le censure che ad essa hanno dato luogo, e nella specie difetta ogni censura alla decisione di secondo grado, che peraltro reca autonoma motivazione.

Quanto all’art. 2697 cod. civ., l’asserita violazione si configura unicamente se il giudice abbia addossato l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello gravato, non quando si lamenti un’incongrua valutazione delle risultanze istruttorie: la doglianza si risolve in un’inammissibile istanza di revisione del convincimento del giudice.

La Corte ricostruisce poi il meccanismo dell’art. 2729 cod. civ., articolato nella previa analisi degli elementi indiziari e nella successiva valutazione complessiva, alla luce della convergenza del molteplice. La deduzione del vizio esige la puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione dei motivi dell’irrispettosità dei paradigmi presuntivi; altrimenti si propone un diverso apprezzamento del fatto, estraneo all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo è comunque infondato, perché la CTR espone diffusamente gli elementi valorizzati.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo. Il motivo è inammissibile: sovrappone inestricabilmente violazione di legge e vizio di fatto, integrando un motivo coacervato; non distingue i profili di diritto dalla ricostruzione del fatto. Inoltre, a fronte di due decisioni conformi fondate sul medesimo accertamento, il ricorrente non allega una diversità delle ragioni di fatto. Le circostanze dedotte integrano valutazioni o elementi non decisivi, non escludendo che l’immobile sia stato adibito ad abitazione. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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