Terzo condono e vincolo paesaggistico, diniego vincolato senza garanzie partecipative (TAR Sicilia n. 2276 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il condono edilizio disciplinato dall’art. 32, comma 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, è ammesso esclusivamente per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), senza nuovi volumi o superfici. Il manufatto che genera ampliamento e superficie, realizzato in epoca successiva all’imposizione del vincolo, non è sanabile. Il parere della Soprintendenza costituisce in tal caso atto vincolato: non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, attivato su istanza di parte, né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, non potendo l’apporto partecipativo modificare l’esito. È sufficiente la motivazione per relationem, con indicazione degli estremi dell’atto richiamato e possibilità di accesso. Il lungo tempo trascorso non legittima alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario esclusivo di un lotto di terreno su cui, oltre un ventennio or sono, ha realizzato in assenza di titolo abilitante un piccolo manufatto destinato a deposito, con ultimazione dei lavori dichiarata nel 2001. Nel dicembre 2004 ha presentato domanda di definizione dell’illecito edilizio ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, il cui iter è rimasto pendente per anni.

La Soprintendenza di Messina, interpellata per il nulla osta, con provvedimento del febbraio 2023 ha negato il parere favorevole, in ottemperanza alla circolare n. 02/2022 del Dipartimento regionale dei beni culturali. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, lamentando la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di cancellazione dal ruolo e di rinvio, richiamando l’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm.: la cancellazione non è disposta su istanza di parte e il rinvio è ammesso solo per casi eccezionali, non ravvisabili nemmeno in un’udienza dedicata allo smaltimento dell’arretrato. La riunione con il giudizio connesso non è obbligatoria e resta rimessa a una valutazione di opportunità.

Sul piano sostanziale il Tribunale osserva che il procedimento è attivato su istanza di parte: l’interessato è consapevole dell’avvio e non è dovuta alcuna comunicazione. Quanto al preavviso di rigetto, la lettura coordinata degli artt. 10-bis e 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 esclude l’annullabilità quando, per la natura vincolata del provvedimento, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo del secondo comma richiama il secondo e non il primo periodo, risultando applicabile ai soli provvedimenti discrezionali.

Il Collegio ricostruisce la disciplina del terzo condono: sono sanabili le opere realizzate in aree vincolate solo se ricorrono congiuntamente la anteriorità dell’opera rispetto al vincolo, la conformità urbanistica, l’appartenenza alle tipologie di minore rilevanza e il parere favorevole dell’autorità preposta. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l’abuso comportante nuovi volumi o superfici in area vincolata non possa essere sanato, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo.

Nel caso concreto il manufatto ha generato un aumento di superficie ed è stato realizzato dopo il decreto assessoriale istitutivo del vincolo. Il parere della Soprintendenza è quindi dovuto, con preclusione assoluta della sanatoria e impossibilità di elaborare il c.d. dissenso costruttivo. Sul piano motivazionale è sufficiente l’indicazione della fonte del vincolo e il richiamo alla circolare, poiché la motivazione per relationem è legittima quando siano indicati gli estremi dell’atto e ne sia garantito l’accesso.

Il Tribunale esclude infine la rilevanza del tempo trascorso e del legittimo affidamento, non essendo stato adottato alcun atto favorevole e non potendo il tempo legittimare una situazione di fatto abusiva. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della natura interpretativa delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *