Accesso agli atti e istanza reiterativa: inammissibile salvo fatti nuovi (TAR Toscana n. 962 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La reiterazione di una domanda di accesso agli atti è ammissibile solo se fondata su fatti nuovi, non rappresentati nell’istanza originaria, e su una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. In difetto, l’istanza si palesa inammissibile, perché l’accesso non può essere utilizzato per riproporre pretese già formulate e non coltivate. Ove, invece, risulti incontestato che la documentazione richiesta sia già stata messa a disposizione del richiedente, l’interesse alla conoscenza è soddisfatto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Una società appaltatrice aveva eseguito, per un Comune, i lavori di realizzazione di fognature bianche. Insorta una contestazione sull’inadempimento contrattuale, definita in sede di accertamento tecnico preventivo e poi devoluta al giudice ordinario, la società presentava all’Amministrazione tre distinte istanze di accesso agli atti: la prima il 31.05.2024, la seconda l’8.05.2025 e la terza il 16.07.2025, avente ad oggetto una dettagliata elencazione di elaborati progettuali e titoli autorizzativi.

Formatosi il silenzio-rigetto sull’ultima istanza, la società ricorreva al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto di accesso. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità della pretesa per genericità, per difetto di interesse e per il carattere meramente reiterativo dell’istanza rispetto alle precedenti.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha anzitutto dato rilievo all’incombente istruttorio disposto con precedente ordinanza, con cui si era chiesto al Comune di chiarire analiticamente la corrispondenza tra i documenti già trasmessi e quelli richiesti con l’istanza del 16.07.2025. La relazione depositata non è stata oggetto di specifici rilievi da parte della ricorrente, né questa ha replicato alla memoria dell’Amministrazione.

Su tale base il Tribunale ha ritenuto che una parte dei documenti richiesti riproducesse esattamente gli oggetti delle precedenti istanze del 31.05.2024 e dell’8.05.2025. Ha quindi affermato che la reiterazione di una domanda di accesso è ammissibile solo quando si fondi su fatti nuovi non rappresentati nell’istanza originaria e su una diversa prospettazione dell’interesse, dovendosi altrimenti considerare l’istanza inammissibile.

Il principio è sostenuto da un richiamo a una pluralità di precedenti conformi, tra cui TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, 26 gennaio 2022, n. 884, TAR Piemonte, sez. II, 13 gennaio 2023, n. 42, TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 marzo 2022, n. 760 e TAR Lazio, Roma, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 10372. La domanda è stata pertanto dichiarata inammissibile per la parte corrispondente ai documenti già oggetto delle istanze precedenti.

Per la restante documentazione, invece, è risultato incontestato che essa fosse già stata condivisa con la difesa della ricorrente nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo e comunque depositata agli atti del giudizio. Il collegio ne ha tratto che l’interesse alla conoscenza era ormai soddisfatto, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile e, per il resto, definito con la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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