Rinuncia al difensore di fiducia e obbligo di nomina del difensore d’ufficio (Cass. pen. Sez. II n. 7313 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al mandato difensivo non comporta, per il giudice, l’obbligo di nominare all’imputato che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia un difensore d’ufficio. Il difensore rinunciante resta infatti onerato della difesa fino all’intervento di una nuova nomina, in forza del combinato disposto degli artt. 107, comma 3, e 108 cod. proc. pen.. Da tale perdurante efficacia dell’assistenza non deriva alcuna nullità assoluta, che l’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. riserva alla diversa ipotesi dell’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. È inammissibile, infine, il motivo che invochi in cassazione una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Con il primo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione: in primo grado, dopo la rinuncia al mandato del difensore di fiducia, non sarebbe stato nominato un difensore d’ufficio, ma solo un sostituto ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta per difetto di effettiva rappresentanza processuale. Con il secondo contestava la conferma della responsabilità, assumendo che la titolarità del conto su cui erano stati versati i denari della truffa non bastasse a integrare la condotta tipica dell’art. 640 cod. pen..
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta il primo motivo muovendo dalla consapevole esistenza di un orientamento contrario, che pure richiama. Ritiene tuttavia di confermare l’interpretazione secondo cui la rinuncia al mandato non impone al giudice di nominare un difensore d’ufficio all’imputato che non abbia nominato un nuovo difensore di fiducia.
Il percorso argomentativo accolto è quello tracciato dalla Sez. 3 n. 41233 del 01.10.2024, richiamato insieme a Sez. 5 n. 3094 del 2016, Sez. 1 n. 46435 del 2019 e Sez. 3 n. 41233 del 2024. La tesi del perdurante onere del difensore rinunciatario trova sostegno nell’art. 107, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui la rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o di ufficio, ovvero non sia decorso il termine eventualmente concesso ai sensi dell’art. 108.
Da ciò la Corte deduce che la chiara opzione codicistica non può orientare l’interprete, qualora il nuovo difensore non venga immediatamente nominato, verso un’automatica e ineluttabile nullità. Tanto meno una nullità assoluta, riservata dall’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. alla diversa ipotesi dell’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. La nullità non può quindi essere correlata alla sola constatazione della mancanza di una immediata nomina, prescindendo dalle concrete vicende processuali successive alla comunicazione della rinuncia.
Il collegio osserva inoltre che, pur dipendendo gli effetti della rinuncia ai sensi dell’art. 107, comma 2, cod. proc. pen. dalla comunicazione all’autorità giudiziaria, non vi è prova in atti della comunicazione della rinuncia al ricorrente, circostanza che potrebbe aver ostacolato la nuova nomina fiduciaria.
Il secondo motivo non supera la soglia di ammissibilità, risolvendosi nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, estranea al perimetro del giudizio di legittimità, limitato alla tenuta logica del percorso argomentativo e alla sua aderenza alle fonti di prova (tra le altre, Sez. 6 n. 13809 del 2015). La Corte di appello ha invece motivato in modo logico e persuasivo il contributo del ricorrente alla truffa. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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