Vantaggi compensativi di gruppo esclusi se solo allegati e mai dimostrati (Cass. pen. Sez. V n. 7402 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, la condotta di disposizione di un credito sociale in assenza di contropartita integra il reato di cui all’art. 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267/1942 anche quando il rapporto si collochi all’interno di un collegamento societario. La condizione di non punibilità fondata sui vantaggi compensativi, desumibile dall’art. 2634, terzo comma, cod. civ., non opera sulla base della sola appartenenza a un gruppo: l’amministratore ha l’onere di allegare e provare i benefici indiretti della società fallita, la loro concreta idoneità a neutralizzare gli effetti immediatamente negativi dell’operazione e la fondata prevedibilità del saldo finale positivo al momento del compimento dell’atto. La generica prospettazione di un progetto di risanamento, priva di riscontro documentale, non vale a escludere la natura distrattiva dell’operazione né il pregiudizio per i creditori.
Il Fatto
La Corte d’appello ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, concedendo attenuanti generiche, riducendo il trattamento sanzionatorio e riconoscendo la sospensione condizionale della pena in favore di due imputati, amministratori e poi liquidatori di una s.p.a. dichiarata fallita. La contestazione riguarda la bancarotta fraudolenta per distrazione, incentrata sulla riduzione del canone di affitto d’azienda da una società collegata, pattuita nel 2013 con efficacia retroattiva.
Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, la manifesta illogicità della motivazione, l’erronea applicazione dell’art. 2634 cod. civ. e il travisamento della prova in ordine ai pretesi vantaggi compensativi di gruppo. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro del diritto penale fallimentare e il principio di reciproca integrazione tra sentenze conformi di primo e secondo grado. Sul primo motivo ricorda che la violazione del principio di correlazione costituisce nullità a regime intermedio, deducibile fino alla deliberazione della sentenza in grado d’appello: la sua proposizione per la prima volta in legittimità è inammissibile. Nella specie il capo d’imputazione richiamava già la pattuizione del nuovo canone e la sua retrodatazione, oggetto di contraddittorio nei gradi di merito.
Sul merito, la Corte conferma che la portata depauperatrice non risiede nel venir meno di una possibile compensazione tra reciproci crediti, ma nel drenaggio di risorse liquide in danno della fallita, per un importo di almeno 300.000 euro. Richiama il costante orientamento per cui la mancata riscossione di un credito integra la distrazione, poiché l’oggetto della condotta comprende anche le ragioni di credito concorrenti alla formazione dell’attivo patrimoniale.
Il nucleo del provvedimento è dedicato alla teoria dei vantaggi compensativi. La Corte chiarisce che, pur essendo possibile trasferire ricchezza all’interno del gruppo, il beneficio per la società impoverita deve essere fondatamente certo, congruo e proporzionato al sacrificio economico. Non occorre una prova aritmetica della compensazione, ma è indispensabile dimostrare che il risultato atteso era prospetticamente ed oggettivamente assai probabile e documentato da business plan, progetti industriali, verbali o evidenze contabili. Nel caso in esame la società capogruppo non era quella indicata dalla difesa e l’operazione si collocava in fase di conclamata decozione dell’affittante e di insolvenza dell’affittuaria, costituita ad hoc e mai decollata: nessuna prognosi fausta era dunque consentita, restando la prospettazione difensiva volta a sollecitare una rivalutazione del merito, estranea ai poteri della Corte di cassazione.
I ricorsi sono stati quindi rigettati, con condanna alle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi 4.630,00 euro oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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