Eventus damni nell’azione revocatoria: onere probatorio e valutazione fattuale (Cass. civ. Sez. 3 n. 8943 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla ricorrenza dell’eventus damni ai fini dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., con particolare riguardo alla valutazione della capienza del patrimonio residuo del debitore, costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Tale valutazione, se espressa con motivazione non apparente e giuridicamente sviluppata, è insindacabile in sede di legittimità. È inammissibile il motivo di ricorso che, denunciando la violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., miri in realtà a una rivisitazione delle risultanze processuali e probatorie, prospettando una mera alternativa valutazione degli elementi fattuali già esaminati dal giudice d’appello.
Il Fatto
Un creditore proponeva azione revocatoria avverso una compravendita immobiliare con cui il debitore aveva alienato i propri beni a favore dei figli. Il Tribunale accoglieva la domanda, riconoscendo la sussistenza degli elementi costitutivi dell’azione, ivi compreso il pregiudizio alle ragioni creditorie.
La sentenza veniva appellata dal debitore alienante, che deduceva l’insussistenza dell’eventus damni, sostenendo che il patrimonio residuo fosse comunque capiente e sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito. La Corte d’Appello, dichiarato inammissibile l’appello incidentale, rigettava l’appello principale, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia il debitore proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha esaminato i motivi di ricorso, tutti riconducibili alla denuncia del vizio di motivazione e della violazione dei principi in materia di prova, per come declinati nelle diverse censure.
Con riferimento al primo motivo, incentrato sulla dedotta motivazione apparente ex art. 132, secondo comma, c.p.c. e art. 111 Cost., la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si caratterizza per una motivazione ampia e giuridicamente strutturata, che ha esaminato ogni elemento sottoposto all’attenzione del giudice d’appello. La compiutezza e la congruità dell’iter argomentativo escludono, pertanto, qualsivoglia profilo di apparenza motivazionale.
I motivi di ricorso dal secondo al quinto, pur articolati sotto diverse prospettive formali (violazione dell’art. 115 c.p.c., inesatta applicazione della nozione di fatto notorio, errata applicazione degli artt. 115, 167 e 183 c.p.c., nonché degli artt. 2901, 2727 e 2729 c.c.), sono stati ritenuti dalla Corte sostanzialmente identici nella loro natura. Essi, infatti, censuravano la decisione del giudice di merito in ordine al valore del patrimonio residuo del debitore e alla sussistenza dell’eventus damni, prospettando una differente valutazione delle medesime risultanze istruttorie, quali la relazione di stima e le deduzioni difensive.
La S.C. ha evidenziato come tali censure involgessero accertamenti di natura squisitamente fattuale e come la corte territoriale avesse correttamente valorizzato gli elementi probatori disponibili, compresa la circostanza, non contestata, che i beni oggetto di valutazione fossero sottoposti a sequestro. La valutazione della capienza patrimoniale residua e la conseguente sussistenza del pregiudizio alle ragioni del creditore integrano, infatti, un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, laddove il percorso logico-argomentativo del giudice di merito risulti privo di vizi logici o giuridici.
Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, senza pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati.
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Nota della Redazione
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