Divieto di transito in ZTL ai soli NCC autorizzati da altri Comuni (Cass. civ. Sez. II n. 13007 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La potestà regolamentare dei Comuni in materia di autoservizi pubblici non di linea ha natura residuale e deve svolgersi entro i binari tracciati dalle disposizioni statali e regionali, senza oltrepassare il limite della mera disciplina delle modalità di svolgimento del servizio. È pertanto illegittima, per eccesso di potere, la disposizione comunale che, regolando la circolazione acquea nella zona a traffico limitato, riservi un trattamento differenziato ai soli operatori NCC autorizzati da Comuni diversi da quello di rilascio della licenza, prevedendo per essi un divieto, totale o temporaneo, di ingresso nella ZTL. Tale previsione non trova fondamento nell’art. 11, comma 1, legge n. 21/1992 né nell’art. 12, comma 5, legge Regione Veneto n. 63/1993, che consentono di valutare il moto ondoso in fase di rilascio delle autorizzazioni e di disciplina del traffico, ma non di discriminare i soggetti già autorizzati in base alla loro provenienza. Il giudice di merito che ne sia investito deve disapplicare la disposizione illegittima ed escludere l’integrazione dell’illecito contestato. Nel giudizio di legittimità non è inoltre consentita, in assenza dei relativi presupposti, l’applicazione analogica alla materia della navigazione delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, posto che il codice della navigazione costituisce legislazione speciale retta da proprie regole.

Il Fatto

Una società titolare di autorizzazione NCC, rilasciata da un Comune diverso da quello di Venezia, proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace avverso tre ordinanze-ingiunzione, contestando violazioni dei limiti di velocità, del divieto di transito in zona a traffico limitato e di norme sul decoro.

Il Giudice di Pace accoglieva in parte l’opposizione. Il Tribunale, investito dell’appello principale del Comune e dell’appello incidentale della società, riformava parzialmente la decisione di primo grado, confermando alcune violazioni e annullandone altre. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo; il Comune resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è fondato. La questione è identica ad altre già decise (Cass. n. 29275 del 2023) e riguarda la disciplina comunale sull’istituzione della zona a traffico limitato, già contenuta nella legge quadro prima della riforma del 2008.

La legge 15 gennaio 1992, n. 21 attribuisce alle Regioni (art. 4) e ai Comuni (art. 5) competenze in materia di autoservizi pubblici non di linea. La legge Regione Veneto 30 dicembre 1993, n. 63 disciplina gli aspetti essenziali e le modalità di esercizio del servizio. La potestà normativa comunale, di natura residuale, deve svolgersi in consonanza con quella regionale, armonizzata con la competenza esclusiva dello Stato.

Ne consegue che sono viziate le disposizioni che prevedono una disciplina differenziata della circolazione nella ZTL a seconda che l’operatore sia autorizzato dal Comune di Venezia o da altri Comuni della gronda lagunare. Esclusivamente a questi ultimi è fatto divieto di ingresso nelle acque della ZTL. La previsione non costituisce attuazione dell’art. 11, comma 1, legge n. 21/1992, né trova giustificazione nel dell’art. 12, comma 5, legge Regione Veneto n. 63/1993.

La determina dirigenziale è quindi illegittima per eccesso di potere nella parte in cui introduce limitazioni all’accesso alla ZTL per i natanti titolati da altri Comuni, perseguendo un interesse non direttamente correlato alla materia del servizio pubblico di trasporto non di linea. Ricorrendo i presupposti per la disapplicazione, il giudice di merito doveva escludere l’integrazione dell’illecito contestato. È richiamata Cass., Sez. Un., n. 17541/2023 sull’intervento dell’AGCM in tema di distorsioni concorrenziali.

Quanto al ricorso incidentale, le quattro censure sono parimenti fondate. Il giudice di merito non poteva applicare analogicamente l’art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada alla navigazione lagunare. L’art. 1, comma 2, codice della navigazione esclude l’applicabilità in via analogica alla materia della navigazione delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, normativa a sua volta di carattere speciale (Cass. n. 19928 del 2022; Cass. n. 17679 del 2022; Cass. n. 26894 del 2023). La mancata previsione della preventiva segnalazione della postazione di controllo, essendo estranea agli elementi costitutivi della condotta sanzionata, non impedisce l’accertamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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