Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per spese di lite (TAR Lazio n. 760 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. può essere dichiarata parzialmente, con riferimento alle sole statuizioni che abbiano trovato piena e integrale soddisfazione in corso di causa. Le residue statuizioni non eseguite restano soggette all’ordine di ottemperanza e all’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Alla perdurante inerzia dell’Amministrazione sul capo non adempiuto consegue la nomina del commissario ad acta ex art. 114 cod. proc. amm.. La richiesta di penalità di mora può essere respinta, allo stato, quando la nomina del commissario già assicuri la tutela della parte, salva diversa valutazione nel prosieguo.
Il Fatto
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite. Il Dicastero, ritualmente intimato, si è costituito in giudizio. Prima dell’udienza la difesa della ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva accreditato la somma relativa alla carta docente, chiedendo la cessazione parziale della materia del contendere e insistendo per l’esecuzione del solo capo sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e l’ammissibilità del ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Riguardo al capo sulla carta docente, la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata sul rilievo che l’accreditamento aveva realizzato piena e integrale soddisfazione della pretesa, rendendo inutile la prosecuzione del processo per venir meno dell’interesse.
Sul capo relativo alle spese di lite il ricorso è stato giudicato fondato. Il Ministero non ha fornito alcun elemento dimostrativo dell’avvenuto adempimento. Il Collegio ha quindi ordinato l’esecuzione della sentenza limitatamente a tale capo, con adozione degli adempimenti necessari, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione.
Per l’ipotesi di inottemperanza è stato nominato commissario ad acta, ratione muneris, il dirigente preposto al servizio contabilità e bilancio del Dicastero, il quale dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
La richiesta di penalità di mora è stata respinta, non ravvisandosi allo stato i presupposti in presenza della nomina del commissario, salva diversa valutazione nel prosieguo. Le spese del giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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