Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nell’azione amministrativa (TAR Liguria n. 598 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il processo amministrativo resta nella piena disponibilità della parte ricorrente, la quale, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di avere perso interesse al ricorso. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una farmacia, ha impugnato la delibera con cui l’Azienda Sanitaria Locale aveva negato il riconoscimento dello status di farmacia rurale sussidiata per il biennio 2022-2023 e la correlata indennità prevista dalla legge n. 221/1968. Il ricorso, notificato alla fine del 2022, era stato affidato a plurimi motivi di censura incentrati sulla violazione dei presupposti normativi e sull’erronea valutazione della collocazione del nucleo abitato nelle base territoriali ISTAT. Si erano costituiti in giudizio l’Azienda Sanitaria e l’ISTAT, mentre il Comune era rimasto non costituito.

La Motivazione della Corte

Nel marzo 2026 la società ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso. Il Collegio ha rilevato che, al cospetto di tale univoca dichiarazione, il giudizio deve essere definito in rito, senza possibilità di esame delle censure proposte.

Il Tribunale ha richiamato il fondamentale principio della domanda, applicabile anche al processo amministrativo: il sindacato giurisdizionale può essere attivato solo su iniziativa del soggetto che si ritiene leso. Ne consegue che la parte che ha promosso il giudizio mantiene sino alla trattenuta della causa per la decisione la piena disponibilità dell’azione e può rinunciarvi dichiarando la perdita di interesse.

In tale evenienza, il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e non può procedere d’ufficio, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria è stata quindi pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali conforme a tale orientamento.

La natura di definizione in rito della controversia ha infine giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *