L’inerzia tariffaria della Regione è illegittima e va esitata una formale istanza nel rito silenzio anche per atti generali (TAR Lombardia n. 4102 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione è sempre tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche quando la domanda del privato sia volta all’adozione di atti amministrativi generali o di contenuto programmatorio, purché sussista un obbligo di provvedere nell’an. La preclusione all’esperibilità del rito del silenzio non deriva dal carattere generale o regolamentare dell’atto richiesto, ma dalla mancata individuazione di interessi legittimi differenziati e qualificati in capo al richiedente. L’ampiezza della discrezionalità amministrativa e tecnica non esclude l’obbligo di provvedere, salvo che essa investa la stessa sussistenza del dovere di agire. L’inerzia non è giustificata neppure dalla genericità dell’istanza, spettando all’amministrazione rilevare eventuali lacune e valutarne la superabilità in via istruttoria.
Il Fatto
Alcune strutture che gestiscono Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, tra cui quelle con nuclei per pazienti affetti da Alzheimer, hanno inviato alla Regione Lombardia una diffida per ottenere l’aggiornamento delle tariffe socio-sanitarie. Le istanze denunciavano l’inadeguatezza delle tariffe regionali, basate su costi standard risalenti al 2011 e non in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in caso di prestazioni inscindibilmente legate a quella sanitaria richiede la copertura integrale del costo a carico del SSR.
In mancanza di riscontro, le RSA hanno proposto ricorso avverso il silenzio ex art. 117 cod. proc. amm., chiedendo la condanna della Regione a concludere il procedimento. La Regione si è costituita eccependo l’inammissibilità per insussistenza dell’obbligo di provvedere, trattandosi di attività di programmazione generale con amplissima discrezionalità, e censurando la genericità delle istanze.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato il consolidato orientamento per cui il rito sul silenzio è lo strumento rimediale avverso la violazione dell’obbligo di agire in via provvedimentale sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990, ha ritenuto sussistente l’inerzia illegittima della Regione. La doverosità dell’azione amministrativa discende anche dai principi di trasparenza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost., e impone di concludere il procedimento con una decisione espressa anche quando la domanda sia infondata o inammissibile.
Quanto all’eccezione di inammissibilità, la giurisprudenza citata (tra cui Cons. Stato, VI, n. 3652 del 2025) ha chiarito che non esiste una preclusione teorica all’esperibilità del rito del silenzio nei confronti degli atti amministrativi generali. L’ammissibilità dipende dalla sussistenza di posizioni giuridiche differenziate e qualificate, ravvisabili nel caso di specie, in cui i gestori di RSA sono direttamente incisi dalla mancata determinazione tariffaria. La discrezionalità regionale non investe l’an del provvedere, atteso che l’obbligo di aggiornare le tariffe emerge dalle norme statali e regionali richiamate, tra cui l’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992.
Il Collegio ha infine escluso che la genericità dell’istanza possa giustificare l’inerzia, spettando all’amministrazione, e non al giudice, rilevare eventuali lacune istruttorie. La sentenza ha accolto il ricorso, ordinando alla Regione di provvedere con atto espresso entro il termine perentorio di novanta giorni, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, ai sensi dell’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990.
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Nota della Redazione
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