La mancata apertura del powerpoint non vizia la prova orale del concorso docenti (TAR Lazio n. 14015 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del concorso ordinario per il reclutamento del personale docente, la prova orale è finalizzata ad accertare la padronanza delle discipline e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie digitali. Tuttavia, l’utilizzo di tali strumenti, come la presentazione in powerpoint, non costituisce un requisito imprescindibile per lo svolgimento della prova, ben potendo la commissione valutare la capacità del candidato attraverso il colloquio orale. Ne consegue che la mancata previsione di un tecnico informatico nella composizione della commissione giudicatrice non determina un vizio di legittimità della stessa, dovendosi ritenere logica la sua composizione in base alle esigenze di valutazione dei candidati. La valutazione espressa dalla commissione, rientrando nell’esercizio della discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti profili di illogicità o irragionevolezza, purché la condotta della commissione stessa non sia stata lesiva del principio della par condicio concorsorum.
Il Fatto
La ricorrente, candidata alla classe di concorso A046 “Scienze giuridico-economiche” del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, impugnava l’esito negativo della prova orale, sostenuta il 17 marzo 2023. In quella sede, a causa della mancata apertura del file powerpoint contenente il progetto didattico, era stata invitata a proseguire oralmente, conseguendo un punteggio di 54/100, inferiore alla soglia di sufficienza di 70/100.
La ricorrente lamentava la violazione dell’art. 5, comma 2, del D.M. n. 326/2021, del quadro di riferimento per la valutazione, nonché il difetto di composizione della commissione per l’assenza di un tecnico informatico. Chiedeva, pertanto, l’annullamento degli atti e, in via alternativa, la ripetizione della prova orale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, richiamando i consolidati principi in materia di discrezionalità tecnica delle commissioni giudicatrici, la cui valutazione è sindacabile solo per evidenti elementi di illogicità e irragionevolezza. La Corte ha precisato che le competenze didattico-culturali devono coesistere e formare oggetto di un adeguato bilanciamento nel punteggio finale, garantendo il carattere concorsuale della procedura.
Esaminando la disciplina della prova orale, il Collegio ha rilevato che l’art. 5 del D.M. n. 326/2021, pur menzionando l’uso didattico delle tecnologie digitali, non impone l’utilizzo di un powerpoint come elemento essenziale. Gli esempi di utilizzo pratico delle tecnologie possono, infatti, essere illustrati anche oralmente, senza necessità di supporti informatici. Tale interpretazione esclude anche la necessità di integrare la commissione con un tecnico informatico, risultando la composizione prevista dalla legge del tutto logica rispetto alle esigenze valutative.
Con riguardo allo svolgimento della prova, la relazione del Presidente della commissione ha evidenziato che la ricorrente aveva avuto la possibilità di utilizzare il proprio PC e che la prova era proseguita senza supporto solo dopo la verifica dell’impossibilità di aprire il file. La Corte ha quindi escluso ogni profilo di illegittimità nella condotta della commissione, che non aveva mostrato alcuna chiusura nei confronti della candidata.
Infine, il TAR ha rilevato come il punteggio conseguito fosse ampiamente deficitario nella sua globalità, con due valutazioni insufficienti negli ambiti I e II. La ricorrente non aveva fornito alcun principio di prova che l’eventuale apertura del powerpoint avrebbe potuto determinare un incremento di 16 punti nel solo ambito della progettazione didattica, rendendo la differenza di valutazione del tutto sproporzionata rispetto alla doglianza prospettata. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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