Rinuncia all’istanza cautelare nel giudizio amministrativo (TAR Abruzzo n. 160 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’istanza cautelare, dichiarata dalla parte ricorrente in camera di consiglio, determina l’estinzione del procedimento cautelare incidentale, senza necessità di pronuncia sulla sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. L’atto di rinuncia, in quanto manifestazione della disponibilità dell’interesse processuale, esonera il giudice amministrativo dall’esame nel merito della domanda cautelare e comporta la definizione del solo incidente processuale. La compensazione delle spese della fase cautelare costituisce la regola da applicare in caso di rinuncia all’istanza, in ragione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il Fatto

Il ricorrente, imprenditore agricolo, aveva presentato una domanda di sostegno a valere sull’intervento SRD03 del CSR Abruzzo 2023-2027, relativo agli investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole. Con determinazione dirigenziale del 30 marzo 2026, la Regione Abruzzo aveva disposto l’esclusione dall’ammissibilità a finanziamento e l’archiviazione della domanda, previa comunicazione del preavviso di inammissibilità.

Avverso tale determinazione e gli atti presupposti, il ricorrente aveva proposto ricorso al TAR Abruzzo, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e la declaratoria del diritto all’ammissione della domanda alla fase valutativa con inserimento in graduatoria con il corretto punteggio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, rilevato che la parte ricorrente aveva dichiarato in camera di consiglio di rinunciare all’istanza cautelare, ha ritenuto di dover dare atto della rinuncia, senza procedere all’esame dei presupposti della tutela cautelare.

La rinuncia all’istanza incidentale, infatti, priva il giudice del potere-dovere di pronunciarsi sulla domanda di sospensione, configurandosi come atto dispositivo del diritto processuale esercitato dalla parte che ne ha l’iniziativa. L’effetto estintivo del procedimento cautelare consegue alla sola dichiarazione di rinuncia, senza che rilevi la posizione delle altre parti costituite.

Con riguardo alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, conformemente al principio per cui, in caso di cessazione della materia del contendere o di definizione del giudizio senza statuizione sul merito, la regola ordinaria è quella della compensazione delle spese della fase processuale definita.

L’ordinanza, nel dare atto della rinuncia, non incide sul ricorso principale, che resta pendente per la decisione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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