Oneri espropriativi PIP: no alla spalmatura su tutti gli assegnatari (TAR Puglia n. 1147 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di copertura dei costi di acquisizione delle aree ricadenti in un piano per gli insediamenti produttivi va riferito alla singola area oggetto di convenzione e ai costi definitivamente fissati ed effettivamente sostenuti per essa. L’art. 35 legge n. 865/1971 non consente il metodo della c.d. spalmatura dei maggiori oneri espropriativi su tutti gli assegnatari. L’obbligo di rimborso degli oneri aggiuntivi derivanti da sentenze che rideterminino l’indennità di espropriazione grava sul solo assegnatario il cui lotto abbia subito tale rideterminazione, non su chi ha acquisito l’area per cessione volontaria. La delibera di Giunta che approva il prospetto dei maggiori oneri, il metodo di riparto e il calcolo delle somme dovute da ciascun assegnatario è atto immediatamente lesivo e non mero atto di indirizzo.
Il Fatto
La società ricorrente era proprietaria di un suolo ricadente nella zona del piano per gli insediamenti produttivi del Comune di Bitonto. Per evitare l’espropriazione e l’assegnazione a terzi, presentò domanda di assegnazione e stipulò con il Comune una convenzione notarile con cui cedette volontariamente il suolo e lo riottenne in assegnazione, pagando il corrispettivo e il contributo per gli oneri di urbanizzazione.
Oltre dieci anni dopo, il Comune comunicò alla società l’avvio del recupero dei maggiori oneri espropriativi sostenuti per l’acquisizione dei suoli del PIP, con richiesta di pagamento a conguaglio di € 36.460,14. La pretesa si fondava su una delibera di Giunta comunale che aveva approvato il prospetto complessivo degli oneri, il metodo di riparto tra gli assegnatari e il calcolo delle somme dovute da ciascuno. La società impugnò la nota debitoria e la delibera innanzi al TAR Puglia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del Comune. La nota debitoria e la delibera di Giunta non sono atti di mero indirizzo: la delibera approva il prospetto degli oneri, il criterio di riparto e il calcolo analitico delle somme dovute, esaurendo ogni spazio discrezionale e lasciando agli uffici una mera attività esecutiva di riscossione. L’atto è dunque immediatamente lesivo.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 35 legge n. 865/1971 stabilisce che i corrispettivi delle concessioni e i prezzi delle aree cedute devono assicurare la copertura delle spese sostenute per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano. L’art. 16 del Regolamento comunale per l’assegnazione di aree in zona PIP prevede che il cessionario rimborsi gli oneri aggiuntivi derivanti da sentenze che rideterminino l’indennità di espropriazione del suolo assegnato.
Da questa disciplina il Collegio ricava che l’obbligo di rimborso incombe sul solo assegnatario il cui lotto abbia visto aumentare il costo di espropriazione, e non su tutti gli assegnatari indiscriminatamente. Lo stesso art. 16 impone al Comune un obbligo di salvaguardia degli interessi degli assegnatari, mediante chiamata in causa o almeno comunicazione dell’instaurazione dei giudizi per consentirne l’intervento. Nel caso concreto il lotto della ricorrente era stato ceduto volontariamente e non era stato oggetto di espropriazione: la società non aveva alcun interesse a intervenire nei processi civili instaurati nei confronti di altri proprietari.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa sul punto, il Tribunale ribadisce che l’art. 35 legge n. 865/1971 non prevede il metodo della spalmatura e depone per il criterio dei costi definitivamente fissati ed effettivamente sostenuti in relazione alla singola area convenzionata. Il rapporto giuridico tra le parti era stato compiutamente definito con l’accordo di oltre dieci anni prima e non può essere alterato a distanza di tempo per fattori esterni, imponderabili e ignoti alla parte privata, relativi all’esito di espropriazioni di lotti diversi.
Il ricorso è pertanto accolto e gli atti gravati sono annullati nelle statuizioni debitorie poste a carico della società, in quanto non dovute. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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