Rinuncia all’istanza cautelare e compensazione delle spese (TAR Abruzzo n. 157 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia all’istanza cautelare, manifestata in camera di consiglio dalla parte ricorrente, determina l’estinzione del procedimento cautelare e l’obbligo per il giudice di darne atto con ordinanza, senza necessità di pronuncia nel merito della controversia. La compensazione delle spese della fase cautelare costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice, giustificato dalla sopravvenuta evoluzione della vicenda sostanziale che rende non più attuale la tutela d’urgenza richiesta. L’ordinanza di mero scioglimento della camera di consiglio, emessa a seguito di rinuncia, non implica alcuna valutazione, anche sommaria, sulla fondatezza del ricorso, né assume efficacia di giudicato sulla controversia di merito pendente.
Il Fatto
La ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione dell’efficacia, un’ordinanza di riduzione in pristino emessa dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici ed Urbanistica del Comune di Montereale, notificata il 18 marzo 2026, unitamente agli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusa la relazione di sopralluogo.
Nella camera di consiglio del 24 giugno 2026, la difesa della ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, prospettando un’evoluzione della vicenda che il Comune non ha escluso. Il Tribunale, rilevata la sussistenza di giusti motivi, ha compensato le spese della fase cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, Sezione Prima, ha dato atto della rinuncia alla domanda cautelare manifestata dalla parte ricorrente in camera di consiglio, senza necessità di esaminare nel merito i motivi di ricorso o di valutare il fumus boni iuris e il periculum in mora.
La pronuncia si fonda sull’art. 55 cod. proc. amm., che disciplina la fase cautelare del giudizio amministrativo, e sulla considerazione che la prospettata evoluzione della vicenda, non esclusa dal Comune, rendeva non più attuale l’esigenza di tutela d’urgenza. Il Tribunale ha quindi preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull’istanza, limitandosi a dichiarare l’estinzione del procedimento cautelare.
Quanto alle spese della fase cautelare, il Collegio ne ha disposto la compensazione, ritenendo sussistenti giusti motivi, ravvisabili nella peculiarità della vicenda e nella circostanza che la rinuncia sia intervenuta per un fatto sopravvenuto non imputabile alle parti.
La pronuncia non incide sul merito della controversia, che resta integralmente devoluto al giudizio di cognizione, né comporta alcuna valutazione, anche implicita, sulla fondatezza delle censure dedotte avverso l’ordinanza di riduzione in pristino.
Nota della Redazione
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