Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 32423 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo violazioni di legge e vizi motivazionali, si risolva nella sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie. Alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito, essendo il controllo sulla motivazione limitato alla verifica della sua manifesta illogicità, immediatamente percepibile. La valutazione dell’attendibilità della persona offesa costituisce questione di fatto riservata al giudice di merito e non rivalutabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria. Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare il giudizio di responsabilità, previa rigorosa verifica della credibilità soggettiva e della attendibilità intrinseca, senza necessità di riscontri esterni.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato, la cui posizione è stata definita dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 05/11/2025. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo.
La questione approda davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente censura la sentenza di merito, contestando le violazioni di legge e i vizi di motivazione e sollecitando, in sostanza, un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e testimoniale. La Corte è dunque chiamata a verificare se le doglianze siano compatibili con i limiti del sindacato di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione muove dalla delimitazione del proprio sindacato. Il ricorso è inammissibile poiché le dedotte violazioni di legge e i prospettati vizi motivazionali si risolvono nella sollecitazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie e testimoniali. Si tratta, in sostanza, di una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità.
Il giudice di merito ha reso una motivazione completa, coerente e priva di manifeste illogicità. A fronte di essa, il ricorrente si limita a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti e delle emergenze processuali, sollecitando un nuovo apprezzamento del materiale probatorio non consentito in sede di legittimità.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né l’autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 6402 del 1997. Il controllo sulla motivazione resta così limitato alla verifica della sua manifesta illogicità, immediatamente percepibile, senza possibilità di verificarne la corrispondenza alle acquisizioni processuali o di sostituire una diversa valutazione a quella del giudice di merito, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 47289 del 2003 e delle Sezioni Unite n. 24 del 1999.
Quanto alla censura sulla attendibilità della persona offesa, la Corte osserva che si tratta di questione di fatto riservata al giudice di merito, non rivalutabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria. Le relative dichiarazioni possono da sole fondare il giudizio di responsabilità, previa rigorosa verifica della loro credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, senza necessità di riscontri esterni, che assumono carattere meramente opportuno, come precisato dalle Sezioni Unite n. 41461 del 2012 e dalle Sez. II n. 43278 del 2015 e Sez. VI n. 27322 del 2008.
La Corte rileva infine che, a fronte della puntuale motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., il ricorrente non si confronta con le argomentazioni poste a fondamento della decisione, limitandosi ad affermazioni assertive prive dell’indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche idonee a sorreggere la dedotta violazione di legge. Il ricorso incorre così nel vizio di aspecificità sanzionato a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Conseguentemente la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione