Rinuncia non accettata non estingue il giudizio ma lo rende improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 285 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile, la rinuncia agli atti depositata dal ricorrente e non accettata dalla controparte non consente la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c., che presuppone l’accettazione della parte resistente. La rinuncia non accettata assume tuttavia rilievo ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 3, c.g.c., in quanto manifesta il venir meno dell’interesse ad agire e integra una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse, che rende il ricorso improcedibile. La definizione avviene con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.; trattandosi di decisione su questione pregiudiziale, si dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza, ha instaurato il giudizio pensionistico notificando ricorso e decreto di fissazione dell’udienza alla controparte, il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Successivamente, con atto datato 5.5.2025 e depositato in data 7.5.2025 mediante il Sistema Giudico, il difensore ha dichiarato la rinuncia agli atti del giudizio, asseritamente notificata via pec in pari data all’Avvocatura generale dello Stato e al Ministero.
La parte resistente non ha comunicato alcuna accettazione della rinuncia. All’udienza dell’11.6.2025 nessuno è comparso per le parti. La questione sottoposta al giudice monocratico riguarda quindi gli effetti processuali della rinuncia non accettata: se essa determini l’estinzione del giudizio o una diversa forma di definizione.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile muove dalla constatazione che il ricorrente, dopo avere correttamente instaurato la lite, ha depositato atto di rinuncia agli atti. Poiché la controparte non ha comunicato l’accettazione, non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c.: la norma, nel suo meccanismo, richiede l’incontro tra la rinuncia e l’accettazione della parte resistente, che nella specie è mancata.
La Corte non si arresta però alla sola qualificazione della rinuncia. La rinuncia, ancorché non accettata, assume rilievo ai sensi dell’art. 100 c.p.c., richiamato dall’art. 7, comma 3, c.g.c.. Il ricorrente ha infatti manifestato il venir meno del proprio interesse ad agire, venendosi così a integrare una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse.
Da tale carenza discende, secondo il collegio, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso. Il giudice richiama sul punto un proprio precedente conforme (Cdc, sez. giur. Lazio, 31.1.2022, n. 79), che ha già affermato la riconducibilità della rinuncia non accettata alla categoria della carenza sopravvenuta di interesse. La lite è pertanto definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c..
Sul piano delle spese, la Corte osserva che la definizione avviene decidendo solo su una questione pregiudiziale, quale è quella relativa alla carenza di interesse e all’improcedibilità (in tal senso, Cdc, sez. II app., 29.8.2019, n. 301). Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., si dispone dunque la compensazione delle spese del giudizio. Nulla per le spese della sentenza ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.
Il dispositivo dichiara quindi improcedibile il ricorso, compensa le spese e nulla dispone per le spese della sentenza.
Nota della Redazione
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