Carenza di interesse ad agire con pensione privilegiata già liquidata dall’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 142 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti, la domanda di liquidazione della pensione privilegiata diretta è inammissibile per carenza di interesse ad agire quando risulti provato che l’istituto previdenziale ha già erogato il trattamento, gli arretrati, gli interessi e la rivalutazione monetaria in data anteriore al deposito del ricorso. L’interesse ad agire costituisce condizione dell’azione e va accertato al momento della proposizione della domanda: la sua sopravvenuta o già intervenuta soddisfazione, documentata dall’amministrazione, ne preclude l’esame nel merito. La soccombenza segue la regola dell’art. 31 c.g.c., con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e cessato dal servizio permanente con collocamento nella riserva, ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata diretta con decorrenza dal riconoscimento del beneficio, e la condanna dell’INPS al pagamento dei ratei non erogati, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

A fondamento della domanda ha dedotto il riconoscimento della patologia dipendente da causa di servizio, ascritta alla Categoria 8 della Tabella A, e la mancata liquidazione del trattamento da parte dell’istituto, in violazione dell’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, che ne prevede la definizione d’ufficio. L’INPS, costituendosi, ha eccepito la carenza di interesse ad agire per essere la pretesa già integralmente soddisfatta.

La Motivazione della Corte

Il Giudice delle pensioni ha esaminato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità formulata dall’istituto previdenziale, ritenendola fondata. La Corte ha verificato la documentazione versata in atti, dalla quale emerge che, a seguito del verbale della Commissione medico ospedaliera che ha riconosciuto la gastroduodenite cronica come dipendente da causa di servizio con ascrivibilità alla Categoria 8 della Tabella A, il Ministero della Difesa aveva conferito la pensione privilegiata con decorrenza dall’11 ottobre 1997 e con effettivo pagamento dal 1° maggio 2002.

La Corte ha dato rilievo alla circostanza che l’interessato aveva presentato domanda di pensione di privilegio per la medesima patologia il 23 aprile 2002, data dalla quale sono stati riconosciuti anche gli arretrati. È risultato provato, attraverso la documentazione prodotta dall’INPS, l’effettivo pagamento del trattamento pensionistico, degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Da tali acquisizioni il Giudice ha tratto la conseguenza che la pretesa azionata in giudizio era stata soddisfatta dall’istituto in data di gran lunga anteriore al deposito del ricorso. Il ricorrente, pertanto, è risultato privo di interesse ad agire, condizione che deve sussistere al momento della proposizione della domanda e che, nella specie, era già venuta meno.

Esaurita l’eccezione preliminare in senso assorbente, la Corte non è scesa all’esame del merito. Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza: il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese e degli onorari di difesa in favore dell’INPS, liquidati in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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