Revoca della revoca inefficace e errore ostativo non riconoscibile in gara (C.G.A.R.S. n. 498 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di partecipazione a una gara pubblica, cui si accompagna l’offerta, è atto unilaterale recettizio contenente la proposta contrattuale: ai sensi degli artt. 1324 e 1334 cod. civ., la dichiarazione di rinuncia all’offerta produce i suoi effetti nel momento in cui perviene a conoscenza della stazione appaltante, facendo irrimediabilmente perdere efficacia alla proposta. Una successiva comunicazione con cui il concorrente denunci un asserito errore ostativo, qualificandola come rettifica, non integra revoca della revoca: quest’ultima è efficace solo se giunge all’oblato prima della prima revoca. L’errore ostativo è invocabile soltanto se riconoscibile dalla stazione appaltante con l’ordinaria diligenza, in relazione al contenuto dell’atto, alle circostanze e alla qualità del dichiarante; l’onere della prova della riconoscibilità grava sul rinunciante. Il concorrente che si è volontariamente ritirato perde ogni titolo legittimante a contestare l’esito della gara, con conseguente inammissibilità dell’appello incidentale.
Il Fatto
Una procedura aperta articolata in numerosi lotti, indetta da un’azienda ospedaliera capofila, vedeva collocarsi prima nella graduatoria di un lotto una società e seconda la odierna appellante principale. Con nota del 13 luglio 2024 la prima società comunicava alla stazione appaltante di rinunciare alle offerte relative a dodici lotti, tra cui quello in contestazione, adducendo i maggiori costi dei noli determinati dalla crisi nel Mar Rosso.
Quattro giorni dopo, la stessa società comunicava che il richiamo al lotto in questione era frutto di un mero refuso e che l’offerta era confermata. Dopo l’originaria aggiudicazione in favore dell’appellante principale, la stazione appaltante rettificava la graduatoria e aggiudicava il lotto alla società rinunciante. Il TAR respingeva il ricorso principale e dichiarava improcedibile quello incidentale. L’appellante principale impugnava la sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo dell’appello principale e supera la tesi del primo giudice, che aveva qualificato la vicenda come errore ostativo tempestivamente emendato. La sentenza impugnata, infatti, muoveva dal presupposto che la rinuncia fosse stata ritirata per un ripensamento non perfezionatosi in una nuova offerta.
Il C.G.A.R.S. ricostruisce la natura della dichiarazione di rinuncia. Essa è atto unilaterale recettizio: ex art. 1334 cod. civ. produce effetti quando perviene a conoscenza della stazione appaltante, senza necessità di accettazione. Pertanto, dal 17 luglio 2024 l’offerta aveva perso ogni efficacia e non poteva più essere oggetto di valutazione né di aggiudicazione.
La comunicazione successiva, qualificata come rettifica, non può valere da revoca della revoca. Ai sensi dell’art. 1328 cod. civ., la revoca della revoca della proposta produce effetti solo se giunge al destinatario prima della revoca dell’offerta. Nel caso concreto la prima revoca era già divenuta irretrattabile, sicché la seconda comunicazione non ha potuto far rivivere la proposta.
Quanto all’errore ostativo, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’errore è riconoscibile solo se emerge ictu oculi dal contesto dell’atto, senza complesse indagini ricostruttive. La dichiarazione di rinuncia era univoca e diffusamente motivata con la forza maggiore: non poteva quindi ingenerare dubbi nella stazione appaltante. Difetta inoltre la prova della riconoscibilità, il cui onere gravava sul rinunciante.
Conseguentemente il Collegio dichiara inammissibile l’appello incidentale. Il concorrente che si è volontariamente estraneato dalla gara perde la legittimazione a contestarne l’esito: la sua posizione non è quella dell’operatore escluso, ma di chi, per scelta, è rimasto fuori dalla procedura. Gli atti impugnati sono annullati e le spese del doppio grado poste a carico dell’appellante incidentale.
Nota della Redazione
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