Esecuzione del giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 26 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza all’obbligo nascente da un giudicato del giudice ordinario quando l’Amministrazione, ritualmente destinataria della notificazione, non vi abbia provveduto nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. Integrano i presupposti del rimedio di cui agli artt. 112 e 114 cod.proc.amm. la mancata contestazione dell’omesso adempimento e l’accertata scadenza del termine, con conseguente ordine di esecuzione entro un termine assegnato. In caso di ulteriore inerzia il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo in un dirigente della stessa Amministrazione debitrice, senza liquidazione di compenso. La condanna al pagamento della somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm. è determinata negli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della decisione di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a ricevere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per più anni scolastici, con condanna dell’Amministrazione a metterla a disposizione o a fornire strumento equipollente.
La sentenza era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria del giudice ordinario. Non essendo stato eseguito quanto statuito, la ricorrente ha chiesto che fosse ordinata l’assegnazione della Carta e che fosse fissata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., la somma dovuta per ogni ritardo. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice ordinario e che l’Amministrazione, non costituitasi, non ha contestato l’omesso adempimento. Da tali elementi emerge la sussistenza dei presupposti per esperire il rimedio giudiziale previsto dagli artt. 112 e 114 cod.proc.amm..
Il Tribunale accerta inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era stata effettuata in data 16 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata della sede reale dell’Amministrazione debitrice.
In accoglimento della domanda, il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di provvedere agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Il Collegio precisa che, decorso infruttuosamente tale termine, provvederà il commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in dirigente o funzionario delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.
Quanto al compenso, il Tribunale esclude ogni liquidazione, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo, sia pur tardivo, o all’esecuzione sostitutiva.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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