Timbro incompleto non estende i tassi dei buoni postali serie P (Cass. civ. Sez. I n. 15524 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal d.P.R. n. 156/1973, l’emissione di una nuova serie mediante riuso dei supporti cartacei della serie precedente, con apposizione del timbro recante la nuova sigla e i nuovi tassi, determina l’applicazione della disciplina della serie effettivamente emessa. L’imperfezione materiale dell’operazione di timbratura, che lasci scoperta la parte della tabella relativa a un singolo periodo, non ha valore di manifestazione di volontà negoziale e non determina un errore sulla dichiarazione. Il sottoscrittore non può pertanto pretendere, per il periodo non coperto, gli interessi più favorevoli previsti dalla vecchia serie. In caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, ove incompatibili, ai sensi dell’art. 1342, comma 1, cod. civ.
Il Fatto
Il sottoscrittore di un buono postale fruttifero ordinario ha convenuto in giudizio l’ente emittente con ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ., chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di interessi maturati sul titolo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Il Tribunale di Bergamo ha accolto la domanda. La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il gravame proposto dall’ente emittente, sul presupposto che l’effetto sostitutivo dei tassi potesse operare solo a condizione della completezza e univocità delle indicazioni apposte sul modulo. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, connessi e esaminati congiuntamente.
La questione riguarda un titolo emesso su supporto cartaceo della serie precedente, recante sulla parte anteriore il timbro della nuova serie e, sul retro, il timbro con i nuovi tassi, senza però coprire integralmente la stampa dei tassi della serie anteriore e lasciando scoperta la parte relativa all’ultimo decennio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione preliminare del controricorrente sulla capacità del difensore che ha sottoscritto la procura alle liti per conto dell’ente. La censura è respinta: la legittimazione del soggetto che ha conferito la procura risulta documentata dal richiamo alla procura notarile depositata su PCT; in ogni caso la procura, anche se non prodotta, è atto soggetto a iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2206 cod. civ., con conseguente sua conoscibilità.
Nel merito, le censure sono accolte. Il principio di diritto affermato è che l’apposizione del timbro recante la nuova serie e i nuovi tassi su supporti della serie precedente vincola il sottoscrittore alla disciplina della nuova serie. L’incompletezza materiale della timbratura non assume rilievo negoziale: non integra una manifestazione di volontà e non configura un errore sulla dichiarazione. L’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie, e sul piano interpretativo opera la regola dell’art. 1342, comma 1, cod. civ., secondo cui, nei moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte quando siano con esse incompatibili.
La Corte richiama il principio di diritto di Cass. n. 567/2023: la disciplina dell’abrogato art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come novellato, che consentiva variazioni anche in peius del tasso sulla base di decreti ministeriali, ha natura cogente ed è idonea a sostituire ex art. 1339 cod. civ. le statuizioni negoziali delle parti. Ne deriva che il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale va risolto dando prevalenza alle seconde.
La Corte distingue poi la fattispecie da quella esaminata dalle Sezioni Unite n. 13979. In quel caso si controverteva del contrasto radicale tra la tabella posta a tergo dei buoni e la previsione del decreto ministeriale, con valorizzazione dell’art. 173, comma 3, d.P.R. n. 156/1973, che impone il rimborso sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti. Qui invece si controverte di una singola previsione, quella relativa ai tassi dell’ultimo decennio, ricavata da una tabella che risulta sostituita sul titolo da altra tabella. Non entra quindi immediatamente in gioco il conflitto tra discipline dei rendimenti desumibili dal decreto ministeriale e dal titolo, ma anzitutto una questione di natura interpretativa del contesto documentale del buono.
Su queste basi il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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