Caparra confirmatoria e risoluzione di diritto: reclamabile il doppio senza risarcimento integrale (Cass. civ. Sez. II n. 13640 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La caparra confirmatoria assolve una duplice funzione: garantire l’esecuzione del contratto e consentire alla parte non inadempiente di recedere in via di autotutela, con liquidazione anticipata e forfettaria del danno. Il contraente non inadempiente che abbia chiesto esclusivamente il doppio della caparra, senza formulare domanda di risarcimento secondo le regole generali, non modifica la propria domanda né incorre in incompatibilità con la risoluzione di diritto già verificatasi per l’attivazione di una clausola risolutiva espressa. La risoluzione di diritto del contratto non preclude alla parte adempiente l’esercizio del recesso ai sensi dell’art. 1385 cod. civ., poiché la domanda di caparra ha ampiezza minore rispetto a quella di risoluzione. Solo chi invoca l’adempimento o la risoluzione con integrale risarcimento del danno secondo le regole generali non può incamerare la caparra o esigerne il doppio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto la promittente venditrice davanti al Tribunale competente chiedendo dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto preliminare di compravendita, la legittimità del recesso e la condanna al pagamento del doppio della caparra già restituita. L’attore aveva rappresentato di non aver stipulato il definitivo per una trascrizione pregiudizievole scoperta dal notaio, invocando la clausola risolutiva espressa che richiamava l’art. 1385 cod. civ..

Il Tribunale aveva dichiarato improponibili le domande, con compensazione delle spese. La Corte d’appello ha rigettato il gravame, ravvisando due domande incompatibili e strutturalmente diverse: la risoluzione ex art. 1453 cod. civ. e il recesso con caparra ex art. 1385 cod. civ.. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, ritenendoli ammissibili e fondati, con assorbimento del terzo. La sentenza impugnata, dichiarando improponibile la domanda, ne ha offerto una qualificazione erronea ed è incorsa nella violazione dell’art. 1385 cod. civ. prospettata dal ricorrente.

Il punto di partenza è la duplice funzione della caparra confirmatoria: garantire l’esecuzione del contratto, con incameramento in caso di inadempimento della controparte, e consentire il recesso in via di autotutela senza necessità di adire il giudice. La Corte chiarisce il limite di tale facoltà: solo quando la parte non inadempiente non receda e chieda in giudizio l’adempimento, oppure la risoluzione con l’integrale risarcimento del danno secondo le regole generali, essa non può incamerare la caparra o esigerne il doppio.

La sentenza impugnata non ha considerato che l’attore aveva chiesto sempre e soltanto il riconoscimento del diritto al doppio della caparra, qualificandosi come parte non inadempiente. Il fatto che tale pretesa fosse stata argomentata sia in riferimento all’accertamento del recesso sia in riferimento alla dichiarazione di risoluzione di diritto non poteva comportare l’improponibilità dell’unica domanda proposta.

La Corte distingue il precedente evocato dal giudice di merito, Sezioni Unite n. 553 del 2009, che qualifica come nuova la domanda di recesso con ritenzione della caparra proposta dopo l’azione di risoluzione giudiziale con risarcimento: l’incompatibilità strutturale presuppone la domanda risarcitoria secondo le regole generali, che nel caso di specie non era stata formulata. L’esigenza di evitare il mutamento della strategia difensiva, a tutela della funzione della caparra, non si pone quando la pretesa è rimasta invariata sin dall’origine.

La Corte richiama quindi il principio per cui la risoluzione di diritto per una delle cause previste dagli artt. 1454, 1456 e 1457 cod. civ. non preclude alla parte adempiente, in presenza di una caparra contrattualmente prevista, l’esercizio del recesso ex art. 1385 cod. civ. per ottenere la ritenzione della caparra o la restituzione del suo doppio: tali domande, di minore ampiezza, possono essere proposte anche dopo la risoluzione di diritto (Sez. II n. 14014 del 2017, Sez. II n. 26206 del 2017). La Corte d’appello avrebbe pertanto dovuto accertare i presupposti della domanda e, se integrati, accoglierla.

Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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