Onere di impugnazione specifica in appello tributario e motivazione apparente (Cass. civ. Sez. V n. 6867 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’onere di impugnazione specifica richiesto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 non è violato quando il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Gli elementi di specificità dei motivi possono ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di appello, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. La norma, speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., va interpretata restrittivamente in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia. Ne consegue che l’onere è assolto anche quando l’appellante ribadisca e riproponga le stesse ragioni già dedotte in primo grado. È nulla, per motivazione meramente apparente, la sentenza di secondo grado che dichiari l’inammissibilità dell’appello senza esaminare la domanda di giustizia del contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente per l’anno 2008, contestando cinque irregolarità ai sensi dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente concordava su una sola rettifica e ne chiedeva l’annullamento delle restanti in via di autotutela. L’Ufficio rigettava parzialmente l’istanza e, sulla base del provvedimento di diniego, veniva emessa cartella di pagamento per il recupero della maggiore IRPEF.

Il contribuente impugnava sia il diniego parziale di autotutela sia la cartella dinanzi alla C.T.P. di Milano, che riuniva i ricorsi e li rigettava. La C.T.R. della Lombardia dichiarava poi inammissibile l’appello, per asserita riproduzione delle difese di primo grado senza specifiche censure. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui il contribuente censura la declaratoria di inammissibilità dell’appello per violazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 342 cod. proc. civ. La C.T.R. aveva ritenuto che l’atto di appello si limitasse a riprodurre le difese di primo grado, senza attaccare con controdeduzioni la decisione impugnata.

Il motivo è fondato. Il Collegio richiama il principio secondo cui la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici di impugnazione non è ravvisabile quando il gravame, pur sintetico, contiene una motivazione interpretabile in modo inequivoco. Gli elementi di specificità possono desumersi anche per implicito dall’intero atto, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni. L’art. 53 d.lgs. n. 546/1992, norma speciale rispetto all’art. 342 cod. proc. civ., va letto restrittivamente, perché disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia.

Da ciò deriva la sufficienza dell’onere di impugnazione specifica anche quando la parte ribadisca in appello le stesse ragioni già dedotte in primo grado. La Corte richiama sul punto Cass. n. 15519 del 2020 e Cass. n. 20379 del 2017, nonché Cass. n. 25191 del 2024 e Cass. n. 1030 del 2024.

Nel caso concreto, il contribuente aveva proposto specifici motivi di censura alla sentenza di primo grado. La statuizione della C.T.R. risulta quindi priva di fondamento, avendo lasciato senza risposta la domanda di giustizia dell’appellante. Il Collegio esclude rilievo alla sintetica osservazione della Corte territoriale sul merito: si tratta di motivazione assolutamente carente e, soprattutto, di statuizione adottata quando il giudice, dichiarando l’inammissibilità, si era ormai spogliato della potestas iudicandi.

Accolto il primo motivo, per il suo carattere assorbente gli altri sono dichiarati inammissibili, attenendo al merito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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