Nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo (Cass. civ. Sez. V n. 18709 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, che non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni, né offra la possibilità di ricorrere all’interpretazione complessiva della decisione, integra una ipotesi di nullità del provvedimento giudiziale ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. La decisione che accolga l’appello sulla base di una motivazione che ne postulerebbe il rigetto è affetta da nullità, per la sua inidoneità a consentire l’individuazione del comando giudiziale. In presenza di tale vizio, non è consentito individuare la statuizione del giudice mediante una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla società contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, non avendo la stessa onorato le pretese esattoriali. La contribuente proponeva ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria, che veniva rigettato dalla CTP di Chieti.
La CTR dell’Abruzzo accoglieva invece l’appello della contribuente. L’Agenzia ricorreva per cassazione affidandosi a tre motivi: nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; nullità per carenza di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR qualificato le cartelle come afferenti a tributi erariali anziché a contributi previdenziali.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, incentrato sulla nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, prospettata ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Il collegio ne ravvisa la fondatezza, con assorbimento delle altre due censure.
La contraddizione rilevata è definita eloquente: la decisione impugnata accoglie l’appello sulla scorta di una motivazione che ne postulerebbe il rigetto. Il giudice di legittimità richiama il principio secondo cui il contrasto tra motivazione e dispositivo, quando non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni, né offra la possibilità di ricorrere all’interpretazione complessiva della decisione, integra una ipotesi di nullità ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.
Sul punto la Corte richiama i propri precedenti Cass. n. 8946 del 2000 e Cass. n. 6119 del 2002, nonché Cass. n. 4754 del 1999 e Cass. n. 7671 del 1995. Da tali arresti si ricava che, in presenza di un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, non è consentito individuare la statuizione del giudice mediante una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni, né è data la possibilità di ricorrere all’interpretazione complessiva della decisione, che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima.
Ne deriva la declaratoria di nullità del provvedimento per la sua inidoneità a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale. Il ricorso è pertanto accolto quanto al primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo; la sentenza d’appello è cassata e la causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Abruzzo.
Nota della Redazione
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