Il giudice di appello può qualificare la domanda sulla base di una normativa diversa da quella invocata (Cass. civ. Sez. 5 n. 1283 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’appello non eccede dai propri poteri se riconosce il giusto fondamento della tesi di una delle parti in considerazione di una normativa diversa rispetto a quella da essa invocata, perché è suo compito individuare ed applicare il diritto vigente. L’esercizio del potere di qualificazione giuridica dei fatti non può, tuttavia, comportare la modifica officiosa della domanda o l’introduzione nel giudizio di un’eccezione in senso stretto. È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della pronuncia impugnata e si limiti a riproporre argomenti estranei al suo fondamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società cooperativa un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, contestando plurimi rilievi in materia di indeducibilità di costi. La contribuente impugnava l’atto impositivo e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso limitatamente al primo rilievo, annullandolo.
In sede di appello proposto dall’Amministrazione finanziaria, la Commissione Tributaria Regionale riformava parzialmente la decisione, confermando alcuni rilievi e annullandone altri, ma escludeva che la società potesse beneficiare del regime di esenzione fiscale proprio delle cooperative sociali, atteso che non risultavano istituite le riserve indivisibili né dimostrato il requisito retributivo previsto dalla normativa agevolativa. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente tutti i motivi di ricorso, in quanto incentrati sull’assunto che, essendo la società una cooperativa sociale con natura di Onlus e risultando caduta la contestazione relativa alla partecipazione a operazioni commerciali inesistenti, l’esenzione dall’Ires non potesse esserle negata.
Tale argomento è stato ritenuto del tutto estraneo alla pronuncia impugnata. La CTR, infatti, non aveva fondato il diniego dell’esenzione sulla partecipazione a operazioni inesistenti, bensì sul mancato rispetto delle condizioni previste dall’art. 12 della legge n. 904 del 1977 e dall’art. 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, quali l’istituzione di riserve indivisibili e il requisito retributivo minimo. La società non aveva contrastato tale fondamento, né dimostrato l’inesattezza delle ragioni della decisione.
La Corte ha poi escluso che sull’agevolazione si fosse formato un giudicato interno, osservando che la questione era stata sempre contestata dall’Amministrazione finanziaria e sempre riproposta dalla contribuente, senza che il primo giudice vi avesse pronunciato.
Richiamando un condivisibile orientamento, la Corte ha enunciato il principio secondo cui il giudice dell’appello non eccede dai propri poteri quando riconosce il giusto fondamento della tesi di una parte in considerazione di una normativa diversa da quella invocata, essendo suo compito individuare e applicare il diritto vigente, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda o l’introduzione di un’eccezione in senso stretto.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società alla refusione delle spese di lite e al versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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