L’atto di precetto atipico vale come costituzione in mora e interrompe la prescrizione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12417 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva dei tributi locali, l’atto di precetto notificato dal creditore, ancorché estraneo allo schema legale dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 e non utilizzato quale atto prodromico all’esecuzione forzata, è pienamente valido quale atto di costituzione in mora del debitore. Esso, provenendo dal creditore e contenendo una chiara intimazione ad adempiere con l’indicazione del credito e delle parti, è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c. Non trovano applicazione i principi di tipicità, nominatività e procedimentalizzazione propri degli atti impositivi, né la nullità ex art. 21-septies della l. n. 241/1990, quando l’atto sia sottoscritto da un avvocato munito di regolare delega del Sindaco e non sia riconducibile all’esercizio di potestà amministrativa autoritativa.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento notificata dal Comune per la riscossione della TARSU relativa all’anno 2008. Il credito era stato preceduto da una precedente ingiunzione e da un atto di precetto, notificato da un avvocato esterno incaricato dall’ente. La società eccepiva la nullità del precetto, contestando la sua estraneità allo schema legale della riscossione e la sua inidoneità a interrompere la prescrizione quinquennale, ormai decorsa. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale rigettavano le doglianze, ritenendo l’atto idoneo a interrompere la prescrizione. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato i primi due motivi, riguardanti la violazione dei principi di tipicità e la nullità dell’atto per carenza del requisito soggettivo del sottoscrittore. Le censure sono state ritenute sia inammissibili che infondate. La Corte ha chiarito che i motivi muovevano da un erroneo presupposto, poiché il precetto in questione non era stato utilizzato come titolo esecutivo, ma esclusivamente come atto idoneo a manifestare la volontà dell’ente di procedere alla riscossione. Non essendo un atto del procedimento tipico di riscossione, non potevano applicarsi i principi di tipicità degli atti impositivi, né poteva configurarsi una nullità per carenza di potere, trattandosi di attività non autoritativa e legittimamente delegata a un avvocato.
La Corte ha quindi affrontato il terzo motivo, relativo all’apparenza della motivazione della sentenza di appello. La doglianza è stata respinta, in quanto la CTR aveva spiegato chiaramente la distinzione tra la funzione di atto prodromico all’esecuzione, propria dell’ingiunzione, e quella di mera intimazione ad adempiere del precetto, integrando il c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 132 c.p.c.
Sul quarto motivo, concernente l’error in procedendo per omessa pronuncia sulla prescrizione, la Corte ha richiamato le argomentazioni precedenti. La prescrizione del credito risultava validamente e tempestivamente interrotta sia dall’ingiunzione del 2010, sia dal successivo atto di precetto del 2013, qualificato come atto di costituzione in mora. Da ciò è derivato il decorso di un nuovo termine prescrizionale quinquennale, con la conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata dalla contribuente e la tempestività della successiva ingiunzione.
Il quinto motivo, riguardante la cessazione della materia del contendere per lo stralcio automatico del debito ex art. 4 del D.L. n. 119/2018, è stato infine rigettato. La Corte ha precisato che tale beneficio si applica solo ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2010, mentre nel caso di specie la riscossione era stata effettuata direttamente dal Comune tramite ingiunzione, forma espressamente esclusa.
Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. La Corte ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese e, ravvisando un evidente abuso dello strumento processuale, anche al pagamento di una somma d’ufficio ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., per aver promosso iniziative pretestuose, contrarie alla giurisprudenza consolidata e prive dei presupposti minimi di fondatezza.
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Nota della Redazione
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