Trattenimento dello straniero e sindacato sulla manifesta illegittimità dell’espulsione (Cass. civ. Sez. I n. 8735 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di convalida o di proroga del trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, il sindacato giurisdizionale involge incidentalmente, ai fini della decisione di competenza, anche la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto. Tale verifica discende da un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU. Il giudice di merito che proceda alla convalida senza esaminare le deduzioni difensive sulla illegittimità dell’espulsione e senza giustificare l’implicito rigetto dell’eccezione incorre in una violazione di legge costituzionalmente rilevante, per difetto del contenuto minimo di motivazione. Accertata la scadenza del termine perentorio per disporre la convalida, la Corte decide nel merito e non convalida il trattenimento.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, con contestuale ordine di trattenimento presso il centro per i rimpatri. Il Giudice di pace aveva convalidato il trattenimento, ritenendo sussistenti i presupposti previsti dagli artt. 13 e 14 d. lgs. 286/1998, per l’assenza di documenti idonei all’identificazione e per la richiesta di protezione internazionale.
Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto difese. La questione giunge alla Corte perché il giudice di merito avrebbe trascurato l’eccezione difensiva sulla illegittimità del provvedimento espulsivo presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio generale: il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente al momento dell’espulsione è misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative di legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Richiama sul punto propri precedenti.
Da qui la conseguenza sul piano del riparto di giurisdizione. Alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d. lgs. 286/1998, in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU — che consente la detenzione a fini di espulsione a condizione che la procedura sia “regolare” — il sindacato del giudice della convalida involge incidentalmente anche la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo. La Corte conforta l’assunto con numerosi precedenti di legittimità.
Nel caso concreto il giudice di merito, benché la difesa avesse denunciato a verbale la manifesta illegittimità del decreto di espulsione per difetto dei presupposti della ragione addotta, ha proceduto alla convalida senza prendere espressamente in esame le circostanze allegate e i riscontri documentali forniti dal ricorrente, omettendo di giustificare l’implicita decisione di rigetto dell’eccezione.
Tale anomalia argomentativa comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attiene all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni della statuizione assunta. Resta perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione sul ricorrere delle condizioni giustificative previste dall’art. 13 T.U.I. per procedere alla convalida.
Il provvedimento impugnato va dunque cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide la causa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. e non convalida il trattenimento, stante l’intervenuta scadenza del termine perentorio previsto dall’art. 14, comma 4, d. lgs. 286/1998. Quanto alle spese, essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo a regolazione: il compenso va liquidato ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 con istanza al giudice del procedimento.
Nota della Redazione
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