Estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 22033 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite tributaria, disciplinata dagli artt. 3 e 5 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina l’estinzione del giudizio di cassazione quando la parte ricorrente comprovi l’integrale pagamento delle somme dovute. Preso atto di tale adempimento, la Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. L’estinzione opera quale effetto della sopravvenuta definizione del rapporto, che rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso.

Il Fatto

La controversia ha origine da due avvisi di accertamento — l’uno per IRES, l’altro per IRAP e IVA — relativi all’anno d’imposta 2008, emessi nei confronti di una società di autotrasporti. L’Amministrazione finanziaria aveva ricostruito il reddito con metodo analitico-induttivo, muovendo dai presumibili maggiori ricavi conseguenti ai costi di carburante ritenuti indebitamente dichiarati.

La CTP di Salerno aveva rigettato i ricorsi riuniti della società contribuente. La CTR della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva parzialmente l’appello, ritenendo più aderente alla realtà aziendale il criterio statistico fondato sull’incidenza dei costi di carburante sui costi di esercizio, e rideterminava i maggiori ricavi. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Nella memoria depositata il 19 aprile 2024 la società contribuente ha dichiarato di avere definito la lite in forza degli artt. 3 e 5 del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, provvedendo al pagamento integrale di quanto dovuto.

La Corte prende atto della documentazione prodotta e verifica che la ricorrente ha comprovato l’integrale adempimento dell’obbligazione. Su questa base dichiara l’estinzione del giudizio.

La decisione non affronta nel merito i cinque motivi di ricorso, perché la sopravvenuta definizione agevolata assorbe ogni questione controversa. La pronuncia si colloca sul piano degli effetti processuali dell’adempimento, non su quello della fondatezza dell’accertamento.

Quanto alle spese, la Corte le pone a carico della parte che le ha anticipate, coerentemente con la causa di estinzione riconducibile alla stessa ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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