Rinuncia al ricorso in cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 22322 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, la rinuncia produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte, che rileva soltanto ai fini della regolazione delle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il recupero della differenza di accisa dovuta su un quantitativo di G.P.L. in bombola destinato dall’uso domestico all’autotrazione. All’esito di indagini della Guardia di Finanza presso l’opificio della società contribuente era stato emesso un avviso di pagamento, cui aveva fatto seguito un procedimento penale a carico del legale rappresentante, definito con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
Dopo l’accoglimento del ricorso della società in primo grado e il rigetto dell’appello dell’Amministrazione, la Cassazione, con sentenza n. 18352/2019, aveva accolto un motivo dell’Agenzia delle dogane, rinviando alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione. In sede di rinvio la CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso. In pendenza del giudizio è intervenuta rinuncia al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, in data 4 giugno 2024, l’ex legale rappresentante pro tempore e il liquidatore della società in liquidazione hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese.
La rinuncia risulta regolarmente comunicata all’Avvocatura generale dello Stato per l’Agenzia delle Dogane via posta elettronica certificata, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna del 5 giugno 2024.
Il Collegio afferma che la rinuncia al ricorso per cassazione si perfeziona quando la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell’inizio dell’udienza, anche se non mediante notificazione. L’atto, di natura unilaterale recettizia, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione della controparte, che rileva esclusivamente ai fini delle spese.
A sostegno del principio la Corte richiama le Sezioni Unite n. 34429 del 2019 e la Sez. V n. 2623 del 2024.
Quanto alle spese, la natura del giudizio induce a disporne la compensazione tra le parti. La Corte esclude poi l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. n. 25485 del 2018. Il giudizio è conseguentemente dichiarato estinto, con compensazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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