Limite compensazione crediti IVA riferito all’anno di competenza del credito (Cass. civ. Sez. V n. 21158 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di crediti IVA compensabili ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 o rimborsabili, il limite previsto dall’art. 34, comma 1, legge n. 388 del 2000 deve essere riferito a ciascun anno solare inteso in termini di competenza, cioè al periodo d’imposta in cui è sorto il credito oggetto di rimborso, e non di cassa, cioè all’anno in cui l’amministrazione finanziaria procede alla materiale erogazione. Diversamente si violerebbe il tenore letterale della disposizione e i principi di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla giurisprudenza unionale. Tale limite è compatibile con il diritto dell’Unione, sempreché l’ordinamento assicuri al soggetto passivo l’integrale recupero del credito entro un termine ragionevole.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Liguria, con sentenza depositata nel 2019, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della curatela di una società in fallimento. Oggetto della lite era l’atto di recupero con cui si contestava il superamento del limite per le compensazioni o per i crediti rimborsabili previsto dall’art. 34, comma 1, legge n. 388 del 2000, con riferimento al periodo d’imposta 2009.
Il giudice di seconde cure aveva ritenuto la disposizione contrastante con i principi unionali e, in ogni caso, inapplicabile nel caso concreto, perché il superamento del limite sarebbe derivato dal ritardo dell’amministrazione finanziaria o del concessionario nell’erogazione del rimborso. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 34, comma 1, legge n. 388 del 2000 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva, sotto un primo profilo, che il precedente unionale invocato dalla CTR riguardasse una diversa normativa nazionale, estranea al limite di compensazione, e che questa Corte avesse costantemente applicato la disposizione. Sotto un secondo profilo, negava che i termini per i rimborsi previsti dall’art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 fossero perentori, poiché l’erogazione avviene secondo l’ordine cronologico delle domande e i fondi disponibili, senza che il ritardo produca altra conseguenza oltre gli interessi.
La Corte muove dalla giurisprudenza unionale. L’art. 183, primo comma, direttiva 2006/112/CE non osta a una normativa nazionale che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti IVA a un importo massimo determinato per ogni periodo d’imposta, purché l’ordinamento nazionale consenta al soggetto passivo di recuperare integralmente il credito entro un termine ragionevole. La limitazione, quindi, non è di per sé incompatibile con il sistema comune dell’IVA.
Su questa base il motivo è dichiarato infondato. La Corte osserva che il credito rimborsato nel 2009 riguardava l’anno d’imposta 2007 ed era stato chiesto con la dichiarazione presentata nel 2008. L’amministrazione finanziaria aveva però cumulato a quel credito altri due crediti IVA portati in compensazione dal contribuente e riferiti a periodi d’imposta diversi, il 2008 e il 2009.
Il passaggio decisivo è di natura interpretativa: il limite dell’art. 34 legge n. 388 del 2000 va riferito a ciascun anno solare da intendere per competenza, ovvero al periodo d’imposta in cui è sorto il credito, e non per cassa, ovvero all’anno di materiale erogazione del rimborso. L’opposta lettura violerebbe il tenore letterale della norma e i principi di ragionevolezza e proporzionalità evocati dalla giurisprudenza unionale, che ammette i limiti annuali proprio in quanto ne sia garantito il recupero integrale.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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