Rinuncia al ricorso in Cassazione ed estinzione del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 10143 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso e al controricorso, intervenuta con atto sottoscritto da entrambe le parti per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di accordo transattivo, determina l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., con compensazione integrale delle spese ove concordemente richiesta. La pronuncia di estinzione, non essendo di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, non integra il presupposto dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, norma di natura sanzionatoria ed eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva. Ne consegue che il giudice non è tenuto ad alcuna statuizione in dispositivo sul contributo unificato.
Il Fatto
Una società consortile impugnava innanzi alla Commissione tributaria regionale gli avvisi di accertamento ICI emessi da un ente locale per gli anni di imposta dal 2005 al 2009. La Commissione tributaria regionale accoglieva il ricorso, ma la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 31037/2018, accoglieva il ricorso dell’ente impositore e, decidendo nel merito, rigettava quello originario della contribuente.
Il consorzio proponeva allora ricorso per revocazione, notificato nel gennaio 2019. Nel giugno 2021 le parti depositavano un atto congiunto con cui dichiaravano di rinunciare al ricorso e al controricorso, chiedendo la compensazione delle spese e rappresentando di aver raggiunto un accordo transattivo esteso a tutte le annualità controverse.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica sottoposta al collegio riguarda gli effetti della rinuncia intervenuta concordemente dopo l’instaurazione del giudizio di revocazione e, in particolare, la qualificazione della conseguente pronuncia. L’atto congiunto, sottoscritto dai rappresentanti e dai difensori di entrambe le parti, attestava la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio per essere stato definito in via transattiva l’intero contenzioso.
La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’art. 390 cod. proc. civ., che disciplina l’estinzione del processo per rinuncia quando non sia intervenuta l’accettazione dell’altra parte o non vi sia già stata discussione della causa. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., disponendo la compensazione integrale delle spese, conforme alla concorde richiesta delle parti.
Il passaggio di maggiore interesse sistematico riguarda l’esclusione dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Il tenore della pronuncia, che accerta l’estinzione e non il rigetto, l’inammissibilità o l’improcedibilità del ricorso, sottrae la fattispecie all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/2012.
La Corte qualifica la norma come sanzionatoria e, in ogni caso, eccezionale, quindi di stretta interpretazione e non applicabile oltre i casi espressamente previsti. A sostegno richiama un orientamento consolidato, rappresentato dalle pronunce della Sez. 6-3 n. 19560 del 2015 e, per la sezione tributaria, dalle sentenze n. 25485 del 2018, n. 10140 del 2020, n. 6400 del 2021, n. 19599 del 2022 e n. 11672 del 2023.
L’estraneità della fattispecie al perimetro della disposizione consente, secondo il collegio, di omettere qualsiasi ulteriore specificazione nel dispositivo, evitando statuizioni superflue sul contributo. La decisione si chiude pertanto con la dichiarazione di estinzione e la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.