Prescrizione dell’azione erariale e limiti all’interruzione nel nuovo codice contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 165 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile decorre, ai sensi dell’art. 1, secondo comma, legge n. 20/1994, dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, salvo che la condotta dell’agente configuri un occultamento doloso del danno, che ne impedisca la conoscibilità all’Amministrazione o alla Procura contabile. In tale ultima ipotesi il termine decorre dalla scoperta del danno, ma l’occultamento deve essere contestato e provato. L’atto di intimazione di pagamento interrompe una sola volta il termine quinquennale: ai sensi dell’art. 66, secondo comma, c.g.c., al tempo residuo per raggiungere l’ordinario quinquennio si aggiunge un periodo massimo di due anni, senza che il termine complessivo possa eccedere i sette anni dall’esordio originario. Il biennio non è un periodo fisso da sommare al quinquennio, ma il limite massimo aggiungibile, con decorrenza di un nuovo quinquennio dall’atto interruttivo.

Il Fatto

La Procura regionale citava in giudizio la titolare di un’azienda agricola chiedendo la condanna al risarcimento di un danno di oltre centomila euro in favore dell’Arcea. L’azienda aveva ottenuto un finanziamento nell’ambito del PSR Regione Calabria 2007/2013 per la diversificazione in attività non agricole e l’ospitalità agrituristica.

Secondo la prospettazione attorea, la beneficiaria non aveva presentato il rendiconto e la domanda di saldo finale entro il termine ultimo, fissato al 31.10.2017. L’amministrazione regionale avviava il procedimento di revoca, poi disponeva la revoca del decreto di concessione del contributo e intimava la restituzione delle somme. La convenuta eccepiva la tardività della citazione, la prescrizione dell’azione erariale e, nel merito, l’assenza di danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione respinge l’eccezione di inammissibilità della citazione per tardività. L’invito a dedurre non è stato notificato alla data del tentativo dell’ufficiale giudiziario, ma alla data della compiuta giacenza per mancato ritiro dell’atto. Da quel momento decorrono i 45 giorni per le controdeduzioni e i successivi 120 giorni per il deposito della citazione, con la conseguenza che il deposito risulta tempestivo.

È invece fondata l’eccezione di prescrizione. Alla data di notifica dell’invito a dedurre il termine dell’azione erariale era già maturato. Nel caso di specie non risulta contestato alla convenuta alcun occultamento doloso, sicché non opera la deroga che fissa il dies a quo alla scoperta del danno. Il termine quinquennale decorre pertanto dal momento in cui il danno si è prodotto, coincidente con la mancata presentazione del rendiconto e della domanda di saldo.

La Corte chiarisce la portata dell’art. 66 c.g.c. e della norma delegante, l’art. 20, secondo comma, lett. d), legge n. 124/2015. L’interruzione del termine è circoscritta alle azioni esperibili dal pubblico ministero e non può estendersi a quelle della pubblica amministrazione. Essa è ammessa per una sola volta, tramite formale atto di costituzione in mora o invito a dedurre del P.M. contabile. Il tenore della norma esclude che il biennio sia un periodo fisso da aggiungere al quinquennio: si tratta del periodo massimo aggiungibile al tempo residuo per lo spirare dell’ordinario termine quinquennale.

La Sezione richiama la disciplina generale sull’interruzione della prescrizione e l’art. 2945, comma primo, cod. civ., secondo cui per effetto dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. È quindi priva di ragionevolezza un’interpretazione che consenta di portare il termine da cinque a sette anni. Nel caso concreto, applicando l’art. 66 c.g.c. nei termini indicati, la prescrizione quinquennale sarebbe maturata alla data dell’atto di intimazione, e non al diverso termine sostenuto dalla parte pubblica. L’azione erariale è dunque prescritta.

Il giudizio è definito su questioni preliminari, con compensazione delle spese legali ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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