Riliquidazione pensione per rinnovo CCNL e difetto di giurisdizione sul TFR (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 339 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice contabile è privo di giurisdizione sulla domanda di riliquidazione del trattamento di fine rapporto del pubblico dipendente, trattandosi di trattamento economico conclusivo del rapporto di lavoro devoluto al giudice ordinario, mentre resta attratta alla giurisdizione pensionistica ogni controversia relativa alla sussistenza, alla misura e alla decorrenza della pensione. Nel merito, i miglioramenti contrattuali del CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018 spettano al pensionato cessato nel periodo di vigenza del contratto e impongono la rideterminazione del trattamento di quiescenza. Tuttavia, l’avvenuta riliquidazione in corso di giudizio soddisfa la pretesa per il futuro senza che ciò comporti automaticamente il diritto agli arretrati, quando i dati comunicati dall’amministrazione di appartenenza siano parzialmente errati e abbiano generato erogazioni eccedenti.
Il Fatto
La ricorrente, già dipendente di un ente locale fino al 31 maggio 2017, anno di cessazione del rapporto, ha ottenuto la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1 giugno 2017. Dopo la sottoscrizione del CCNL 2016-2018 ha presentato domanda amministrativa di riliquidazione contributiva del trattamento pensionistico e del TFR, sul presupposto del c.d. ultimo miglio comunicato dall’amministrazione all’INPS.
L’INPS non ha dato seguito alla richiesta e la lavoratrice ha proposto ricorso davanti al giudice contabile. L’ente previdenziale ha eccepito il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa al TFR e ha segnalato che i dati trasmessi dall’amministrazione generavano una decurtazione anziché un miglioramento. Il Comune, chiamato in causa con integrazione del contraddittorio, è rimasto inerte rispetto alle richieste istruttorie del giudice.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il giudice esamina l’eccezione di difetto di giurisdizione, alla quale la stessa ricorrente ha aderito. La giurisdizione del giudice unico delle pensioni copre le controversie sul diritto, sulla misura e sulla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, sull’inadempimento dell’ente obbligato e sugli accessori dei ratei tardivi. Resta escluso ogni ambito non funzionale al trattamento pensionistico, compreso il TFR, attratto alla giurisdizione del giudice ordinario.
La Corte richiama sul punto Cass. Sezioni Unite n. 11849 del 2016 e la giurisprudenza contabile di diverse sezioni regionali, dichiarando il difetto di giurisdizione sulla domanda di rideterminazione del trattamento di fine rapporto. La competenza spetta al giudice del rapporto di lavoro.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato. Il giudice ricostruisce la disciplina contrattuale: l’art. 64 del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 incrementa gli stipendi tabellari con le decorrenze indicate nelle tabelle allegate, mentre l’art. 65 estende gli effetti ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza per il personale cessato nel periodo di vigenza del contratto. Dal confronto tra i dati tabellari delle categorie D4 e D5 e il prospetto prodotto dall’ente locale, il giudice verifica che la comunicazione di ultimo miglio con validità 5 novembre 2020 indica correttamente, alla data del 1 marzo 2018, la retribuzione fissa e la tredicesima rivalutata.
L’INPS ha quindi rideterminato la pensione con l’atto n. PA1032024000279, tenendo conto dei miglioramenti contrattuali. La pretesa per il futuro risulta così soddisfatta. Non può però dichiararsi la cessazione della materia del contendere, perché non vi è accordo sulla correttezza del calcolo degli arretrati: nonostante i miglioramenti, è emerso un debito in capo alla ricorrente di 107,92 euro. Tale dato non esclude l’intervenuto miglioramento, ma segnala erogazioni eccedenti rispetto al dovuto, riconducibili a una comunicazione di dati in parte erronei.
Il giudice rileva due incongruenze. La retribuzione fissa indicata al 14 aprile 2017, prima del contratto del 2018, appare incoerente con le previsioni contrattuali precedenti e con il dato della tredicesima. Inoltre l’ente locale ha indicato come retribuzione alla cessazione il medesimo importo riferito alla decorrenza del 1 marzo 2018, quando avrebbe dovuto essere inferiore. Non possono invece condividersi le quantificazioni della ricorrente, che invoca un aumento superiore a quello già rideterminato. In accoglimento parziale, le spese sono compensate verso l’INPS e poste a carico del Comune.
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Nota della Redazione
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