Rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 231 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione con cui la parte ricorrente manifesti l’intenzione di rinunciare al ricorso, ancorché non notificata alle altre parti nel termine di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., costituisce atto univoco dal quale il giudice può desumere, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa. La declaratoria di improcedibilità consegue pertanto alla verifica dell’intervenuto venir meno dell’interesse strumentale alla definizione del giudizio, indipendentemente dal perfezionamento delle formalità previste per la rinuncia. In tale evenienza, la compensazione delle spese di lite può essere disposta per giustificati motivi.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia l’ordinanza n. 630/2019, con cui il Comune aveva irrogato la sanzione di euro 20.000,00 ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, nonché la presupposta ordinanza di demolizione di opere abusive del 2012 e la comunicazione di avvio del procedimento. A sostegno del ricorso, la parte deduceva la nullità dell’ordinanza di demolizione per mancanza dei requisiti dell’oggetto, la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati. Il Comune si costituiva in giudizio contestando le censure e chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, con atto notificato e depositato in data 26 gennaio 2026, la parte ricorrente aveva dichiarato di rinunciare al ricorso, ancorché non fosse decorso il termine dilatorio di cui all’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., che prescrive la notifica della dichiarazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. La circostanza ha nondimeno indotto il giudice a verificare se sussistessero i presupposti per applicare il diverso meccanismo previsto dal comma 4 della medesima disposizione.

Richiamando il tenore dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., la sentenza evidenzia come il giudice possa desumere dall’intervento di fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso, nonché dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione. La dichiarazione di rinuncia, pur non validamente notificata, è stata valutata alla stregua di un atto inequivoco, espressivo della volontà della parte di non proseguire nel giudizio.

Sul punto, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la manifestazione dell’intenzione di rinunciare, pur in assenza della rituale notifica, integra un atto univoco idoneo a dimostrare la carenza di interesse alla decisione, con conseguente declaratoria di improcedibilità (Cons. Stato n. 3426/2019; Cons. Stato n. 1506/2019). La pronuncia valorizza, pertanto, la sostanza della manifestazione di volontà rispetto alle formalità procedimentali, nel bilanciamento tra l’interesse pubblico all’effettiva definizione del contenzioso e l’interesse della parte a non coltivare un’impugnazione divenuta priva di oggetto.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate, ravvisandosi giustificati motivi nelle ragioni esclusivamente formali della decisione, che non ha implicato alcuna valutazione nel merito delle censure dedotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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