One shot temperato e concessione demaniale ad uso privato (TAR Calabria n. 986 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’esaminare le domande dei privati, l’Amministrazione è tenuta al clare loqui e a provvedere in modo chiaro ed espresso, nel rispetto dei principi di affidamento, trasparenza e leale collaborazione. In caso di annullamento del proprio provvedimento, anche discrezionale, l’Amministrazione può decidere una sola altra volta in senso negativo, esaminando il rapporto nella sua interezza. Il principio del one shot temperato opera come motivo di annullamento automatico quando il nuovo diniego non si fondi su fatti sopravvenuti. La disciplina regionale che vieta nuove concessioni fino all’approvazione del Piano Spiaggia non è applicabile alle concessioni demaniali ad uso privato connesse a un’istanza di condono edilizio.

Il Fatto

Il ricorrente chiedeva al Comune il rilascio di una concessione demaniale marittima per un’area di mq. 215,08, su cui insisteva un fabbricato a destinazione commerciale già oggetto di sanatoria edilizia. Dopo aver presentato la domanda sul modello richiesto dall’ente, senza riscontro, adiva il TAR con ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117 c.p.a.. Nelle more il Comune adottava un primo diniego, poi un secondo, infine un terzo, ciascuno impugnato con motivi aggiunti.

Le prime due ordinanze cautelari disponevano il riesame dell’istanza; il Comune reiterava però la decisione negativa, dapprima richiamando l’assenza del Piano Spiaggia, poi fondando il diniego su ulteriori motivi non considerati in precedenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda avverso il silenzio e sui primi motivi aggiunti, essendo stati adottati i successivi dinieghi. Ha poi esaminato congiuntamente secondi e terzi motivi aggiunti per ragioni di economia processuale.

Quanto al secondo diniego, il TAR ha rilevato una contraddittorietà nelle difese comunali: il dirigente, in una nota del 7 marzo 2024 all’Agenzia del Demanio, aveva precisato che il fabbricato non ricadeva nella perimetrazione del redigendo Piano Spiaggia. Il richiamo all’art. 14, comma 1, l.r. Calabria n. 17/2005 è apparso non consono alla fattispecie: la legge, come indicato nell’art. 1, disciplina le funzioni amministrative sul demanio destinato a fini turistico-ricreativi, con esclusione delle concessioni ad uso privato a fini edificatori connesse a un’istanza di condono.

Il Comune ha quindi trascurato l’aspetto centrale: la richiesta era avanzata per uso privato, collegata alla sanatoria che lo stesso ente aveva rilasciato per uso commerciale. Non può essere integrata in giudizio la motivazione sul carattere “ibrido” dell’istanza, non contenuta nel provvedimento impugnato, essendo preclusa l’integrazione della motivazione in sede giudiziaria.

Quanto al terzo diniego, il Collegio ha applicato il principio del one shot temperato, richiamando la giurisprudenza amministrativa. Dopo l’annullamento, l’Amministrazione può decidere negativamente una sola altra volta, sollevando ogni questione rilevante. La riproposizione di provvedimenti sfavorevoli con motivazioni sempre diverse, quando non dipendenti da sopravvenienze, è sintomo di frammentarietà dell’istruttoria e di vizio della funzione. Nel caso di specie, i motivi del terzo diniego non erano legati a fatti nuovi, con la conseguenza che il potere dell’Amministrazione doveva ritenersi esaurito.

Il TAR ha pertanto accolto i secondi e i terzi motivi aggiunti, disponendo l’annullamento dei due ultimi dinieghi. Agli effetti conformativi, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e) c.p.a., il Comune dovrà riesaminare l’istanza entro trenta giorni dalla pubblicazione, senza riproporre i motivi già censurati. Le spese sono poste a carico del Comune soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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