Sopravvenuto difetto di interesse e dichiarazione di improcedibilità nel processo amministrativo (TAR Puglia n. 234 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, resa dalla parte ricorrente in ragione dell’intervenuta adozione di un provvedimento che abroga e sostituisce quello impugnato, determina la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. L’iniziativa processuale della parte, che manifesta espressamente la cessazione della propria pretesa, è valorizzata dal principio dispositivo che regola il processo amministrativo, restando al Collegio il compito di prenderne atto e di dichiarare l’improcedibilità, con possibilità di compensazione delle spese di lite in considerazione dell’esito del contenzioso.
Il Fatto
Il ricorrente, concessionario demaniale marittimo di punti di ormeggio dedicati al diporto nautico nel Comune di Gallipoli, ha impugnato l’ordinanza della Capitaneria di Porto di Gallipoli del 22 gennaio 2021, con la quale era stata disposta l’interdizione di una porzione dello specchio acqueo e l’adozione di una serie di prescrizioni a suo carico, a causa di un fenomeno di dissesto idrogeologico rilevato nella prospiciente costa rocciosa. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In pendenza di giudizio, la Capitaneria di Porto ha adottato un nuovo provvedimento, l’ordinanza n. 34/2021, recante nuove disposizioni relative allo specchio acqueo oggetto di causa e abrogativa e sostitutiva dell’ordinanza impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che entrambe le parti avevano dato atto dell’intervenuta adozione del nuovo provvedimento, che aveva abrogato e sostituito quello originariamente impugnato. A seguito di tale sopravvenienza, la parte ricorrente ha depositato in data 10 febbraio 2026 una espressa dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso.
Il Collegio ha quindi preso atto della dichiarazione, richiamando il principio dispositivo che regola il processo amministrativo, in virtù del quale l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio sono rimesse all’iniziativa della parte interessata. La manifestazione di volontà del ricorrente di non coltivare ulteriormente la controversia, una volta venuta meno la lesività del provvedimento impugnato, non può essere contraddetta dall’organo giudicante, che deve limitarsi a dichiarare la conseguente improcedibilità.
La pronuncia di improcedibilità è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., che contempla tale esito per il caso di sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale ha altresì disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione dell’esito del contenzioso e della natura della sopravvenienza che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Nota della Redazione
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