Rinuncia al ricorso e inammissibilità sopravvenuta in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 7755 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore unitamente all’imputato e trasmessa alla Corte di cassazione prima dell’udienza, determina l’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione, che assorbe ogni motivo di doglianza. Il giudice di legittimità non è tenuto ad esaminare le censure proposte, perché l’atto di rinuncia priva di interesse la decisione sul merito. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende, che va quantificata tenendo conto della causa di inammissibilità.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava per cassazione l’ordinanza con cui il Tribunale, decidendo sull’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., aveva confermato nei suoi confronti la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali, uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per la durata di un anno. Nel ricorso si deducevano vizi di motivazione in ordine alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, oltre alla violazione del diritto di difesa per la valorizzazione di un’intercettazione non posta a base della richiesta e della originaria ordinanza cautelare.

Il Procuratore Generale, con requisitoria tempestiva, chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Nella fase di legittimità interveniva però un fatto nuovo: il difensore dell’imputato, con atto sottoscritto anche da quest’ultimo, trasmetteva alla Suprema Corte rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione in termini di ordine logico e preliminare. Il rilievo assorbente è dato dalla rinuncia al ricorso intervenuta dopo la proposizione dell’impugnazione e prima dell’udienza. L’atto risulta sottoscritto non solo dal difensore, ma anche dall’imputato, e trasmesso alla Corte con piena regolarità procedurale.

Su questo presupposto il Collegio non esamina i motivi dedotti in ordine alla gravità indiziaria, alle esigenze cautelari e alla lamentata lesione del diritto di difesa. La rinuncia, quale atto di disposizione dell’impugnazione, priva il giudice del potere-dovere di scrutinare il merito delle censure. La verifica si sposta sul solo piano processuale.

Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia. Il principio trova applicazione coerente con la funzione dell’atto: la rinuncia è espressione della disponibilità dell’interesse a ricorrere e produce l’effetto di definire il procedimento senza esame delle doglianze.

La Corte liquida quindi le conseguenze economiche della declaratoria. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende. L’importo è determinato in misura equitativa, tenendo conto della causa di inammissibilità, che consiste nella intervenuta rinuncia e non in un giudizio di manifesta infondatezza dei motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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