Travisamento probatorio e omessa motivazione sulla spontanea costituzione ai fini dell’attenuante dell’evasione (Cass. pen. Sez. 6 n. 11120 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduce il vizio di motivazione per travisamento della prova deve identificare l’atto processuale di riferimento, individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione della sentenza impugnata, fornire la prova della verità di tale elemento e dimostrare le ragioni per cui esso inficia in modo decisivo la coerenza della motivazione. È fondato il motivo con cui il ricorrente, a fronte dell’affermazione del giudice di merito circa il suo rintraccio da parte delle forze di polizia, indichi l’atto processuale da cui risulta la sua spontanea costituzione in carcere, essendo tale elemento decisivo ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado, con sentenza confermata dalla Corte d’appello, per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) e per plurime violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011). Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. per l’omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen., sostenendo di essersi spontaneamente costituito in carcere tre giorni dopo la fuga dalla comunità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso qualificandolo come deduzione di travisamento probatorio ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ripercorrendone i presupposti di ammissibilità: il ricorrente deve identificare l’atto processuale, indicare l’elemento fattuale incompatibile con la ricostruzione del giudice di merito, dimostrarne la verità e la decisività.
Tali condizioni risultavano integrate nel caso di specie. La Corte d’appello aveva escluso l’attenuante affermando che l’imputato era stato «rintracciato» dalle forze di polizia e che «si era reso sostanzialmente irreperibile». Il ricorrente aveva invece puntualmente indicato l’atto processuale da cui risultava che le ricerche erano state interrotte in quanto egli si era spontaneamente costituito presso la casa circondariale; la decisività di tale elemento probatorio è stata ritenuta evidente, non meritando di essere rimarcata.
Quanto al secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio in relazione alla continuazione tra il delitto di evasione e le contravvenzioni in materia di misure di prevenzione, la Corte ne ha disposto l’assorbimento, rilevandone comunque la fondatezza nel merito. In base al principio espresso dalle Sezioni Unite n. 27059 del 27/02/2025, la riduzione di pena per il rito abbreviato ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103/2017, va operata in misura di un terzo per i delitti e di metà per le contravvenzioni.
La necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio ha comportato l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’art. 385, comma 4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello.
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Nota della Redazione
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